“Ciascuno di noi si trova nell’impossibilità di bastare a sé stesso, avendo bisogno di un’infinità di cose… la molteplicità dei bisogni raccoglie in uno stesso luogo più uomini che si associano insieme per darsi reciproco aiuto, ed è a questa convivenza che abbiamo dato il nome di Stato”. Così Platone nella “Repubblica” descriveva la nascita dello Stato, una struttura finalizzata a soddisfare i bisogni degli uomini.
“Ciascuno di noi si trova nell’impossibilità di bastare a sé stesso, avendo bisogno di un’infinità di cose… la molteplicità dei bisogni raccoglie in uno stesso luogo più uomini che si associano insieme per darsi reciproco aiuto, ed è a questa convivenza che abbiamo dato il nome di Stato”. Così Platone nella “Repubblica” descriveva la nascita dello Stato, una struttura finalizzata a soddisfare i bisogni degli uomini. Da allora varie concezioni e varie teorie si sono susseguite nel corso della storia: teorie contrattualistiche che fanno derivare lo Stato dalla volontà degli individui che lo compongono, teorie liberal-democratiche, teorie come quella hegeliana di uno Stato che ha in sé stesso il proprio potere e la propria ragione d’essere, ecc..
Ma cosa si intende oggi con il termine “Stato”? Prendendo in prestito l’esaustiva definizione data dal Mortati, Stato è “l’ordinamento giuridico a fini generali che esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti”. Tre sono, dunque, i suoi elementi essenziali: popolo, territorio e sovranità. Da sempre l’elemento costitutivo più discusso risulta essere quello giuridico. Parte della dottrina nemmeno riteneva essenziale all’esistenza dello Stato la sovranità, quanto piuttosto il governo inteso come organizzazione. L’organizzazione di governo, però, non può prescindere da un potere d’imperio per esercitare la propria supremazia nei confronti di ogni altro soggetto operante sul territorio statale, per cui la questione è meramente terminologica risultando invariata la sostanza.
La sovranità, pertanto, è elemento essenziale e costitutivo dello Stato ma la sua titolarità non spetta allo Stato stesso. A seconda delle epoche storiche e dei climi politici la sovranità è stata attribuita di volta in volta al monarca, alla nazione e da ultimo al popolo. Così l’art. 1, comma secondo, della nostra carta costituzionale afferma che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Tali forme accolgono il principio rappresentativo: l’esercizio della sovranità avviene attraverso rappresentanti e solo eccezionalmente si attribuisce la determinazione delle scelte politiche al popolo in via diretta.
Il problema, a questo punto, è capire cosa si intende in concreto per “sovranità”. Tale concetto può essere analizzato da due punti di vista: sovranità interna e sovranità esterna. La prima concerne il rapporto tra lo Stato e quanti risiedono sul suo territorio (cittadini e non) e si concretizza nel potere d’imperio esercitato dallo Stato stesso, ovvero l’autorità e la supremazia di quest’ultimo nei confronti di ogni altro soggetto, entità o istituzione operante sul proprio territorio. La sovranità esterna (o internazionale), invece, riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali e si concreta nell’affermazione dell’originarietà dell’ordinamento giuridico statale e della sua indipendenza. L’originarietà indica come ogni ordinamento statale, in quanto sovrano, trovi in sé il titolo di legittimazione della sua esistenza e del suo potere (non di una caratteristica storica, pertanto, si tratta, ma di una caratteristica giuridica). Indipendenza, poi, significa che lo Stato non riconosce alcuna autorità al di sopra di sé stesso, rifiuta nei confronti di soggetti estranei qualsiasi vincolo o subordinazione che non sia il frutto di un’accettazione volontaria e quindi di un’autolimitazione.
In primo luogo la sovranità, in quanto giuridica, è subordinata al diritto: anche se è lo stesso ordinamento sovrano a decidere delle fonti giuridiche (fonti che stabiliscono la produzione del diritto interno), il potere sovrano è comunque subordinato al diritto che il medesimo si è dato. In secondo luogo la sovranità è oggi soggetta ad una serie di limiti giuridici che, ad avviso di chi scrive, in ogni caso non ne mettono in discussione l’essenza. Tali limiti, infatti, configurano delle autolimitazioni che possono operare solo qualora l’ente sovrano le accolga e l’appartenenza dello Stato all’ordinamento internazionale implica l’accettazione di norme comuni a più popoli e a più individui. In questa ottica, l’art. 11 della Costituzione sancisce la partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale e la suddetta accettazione delle norme comuni: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Nel formulare tale articolo l’Assemblea Costituente aveva in mente l’Organizzazione delle Nazioni Unite (a quel tempo le Comunità Europee non erano ancora nate): l’Italia appena uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all’uso della forza bellica e accettava i condizionamenti intrinsici ai meccanismi di risoluzione delle controversie predisposti dall’ONU. Successivamente un’interpretazione estensiva della norma consentì di prevaricarne la ratio e di fare riferimento ad essa per legittimare le forti limitazioni nell’attività normativa, amministrativa e giurisdizionale dello Stato introdotte dai trattati comunitari. La stesso Corte Costituzionale ha sempre invocato l’art. 11 quale fondamento costituzionale dell’adesione italiana alle Comunità Europee e, d’altro canto, solo con la recente riforma del Titolo V (L. Cost. 28 ottobre 2001, n. 3) l’espressione “Unione Europea” ha fatto tardivamente il suo ingresso nel testo costituzionale (art. 117 e 120 Cost.).
Più pericolosa, invece, per la stessa esistenza della sovranità risulta essere una terza serie di limiti che potremmo definire “di fatto”: il generale processo di globalizzazione sta determinando una progressiva e sostanziale perdita di controllo da parte dello Stato dei flussi di beni immateriali e delle comunicazioni e sta sempre più vincolando l’ordinamento statale alle strategie di soggetti economici che trascendono i confini nazionali. Le cosiddette società multinazionali, infatti, sfuggono in parte alla sovranità dei singoli Stati e riescono a condizionarne gli indirizzi politici ed economici mediante la produzione di ingenti ricchezze in vari settori. Tali società sono solo uno dei prodotti del più vasto fenomeno di difficile definizione chiamato “globalizzazione”. In via esemplificativa, senza nessuna presunzione di dare una descrizione esaustiva del concetto, altri elementi caratteristici risultano essere il miglioramento esponenziale delle comunicazioni, la finanziarizzazione dell’economia (le risorse maggiormente incidenti sull’economia – quelle immateriali – vengono scambiate virtualmente per via telematica: Internet ha dato vita al Ciberspazio, un mondo virtuale che porta l’utente durante la navigazione ad uscire più volte dalle frontiere del proprio Stato senza nemmeno rendersene conto) e la commercializzazione dell’informazione. Tutto ciò, unito all’integrazione dei mercati finanziari e all’interdipendenza dei vari sistemi economici, ha prodotto la profonda sensibilizzazione di ciascun Stato alle dinamiche interne degli altri paesi provocando delle forti ripercussioni sulla propria sovranità e sul suo rapporto con il territorio.
Al giorno d’oggi, pertanto, la sovranità statale, seppur ancora assoluta in potenza, non risulta più tale di fatto, compressa nella prospettiva esterna da numerosi limiti riconosciuti (limiti giuridici) o semplicemente subiti (limiti “di fatto”). Alcuni studiosi hanno parlato a tal proposito di “fuga di sovranità” o di “abdicazione della sovranità”; chi scrive preferisce parlare di “sovranità limitata ”, ma pur sempre sovranità: elemento costitutivo, imprescindibile ed irrinunciabile dello Stato.
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