Anche quando non si risolve in femminicidio, la violenza contro le donne è finalmente descritta al pari di altre condotte criminali ricorrenti e strutturate.

Questo grave fenomeno trova origine e sostanza anche nell’utilizzo delle parole.

Il linguaggio compone scenari conoscitivi e pezzi di realtà. Anche il linguaggio giuridico genera realtà che determinano condotte etiche e politiche. Questo accade anche nelle costruzioni sociali e culturali che distinguono uomini e donne sulla base di criteri fisici, sessuali. Il linguaggio, insomma, partecipa alla creazione della realtà sociale e normativa nella quale siamo immersi.

Più volte si è ragionato sulla vittimizzazione “secondaria” della donna e su come le parole dei giudici (come di tutte le professionalità coinvolte) possano arrecare una seconda offesa alla vittima. Di recente, se ne è occupata la Corte europea dei diritti dell’uomo, a proposito di una sentenza della Corte d’appello di Firenze (caso J.L. 27/5/21), censurando diversi passaggi che hanno comportato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo intitolato: «Diritto al rispetto della vita privata e familiare». Riporto per intero tale articolo:

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Ebbene, il riferimento alle mutandine rosse esibite dalla ricorrente nel corso della serata, i commenti sulla sua bisessualità, le relazioni personali precedenti ai fatti, le sue scelte sessuali sono state considerate dalla Corte europea «deplorevoli», fuori luogo e non utili all’accertamento dei fatti: «Il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello di Firenze veicolano il pregiudizio sul ruolo della donna come si presenta nella società italiana e che è idoneo ad ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere», ritenendosi, dunque, essenziale che «le autorità giudiziarie evitino di riprodurre gli stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie […] utilizzando delle affermazioni colpevolizzanti e moralizzantiidonee a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia».

Anche l’esposizione giuridica, pertanto, del legislatore come quella utilizzata per costruire le strategie retoriche e le argomentazioni del processo e delle sentenze, svolge un ruolo culturale determinante per l’elaborazione del fenomeno.

Il diritto è un’attività umana, storica, una pratica sociale, ha una dimensione dinamica e decisiva per il superamento degli stereotipi di genere e per la costruzione di una nuova semantica del discorso sulla violenza contro le donne.

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