Skip to main content

Il «saluto romano», durante una manifestazione commemorativa, costituisce reato, ma a determinate condizioni. È quanto ha stabilito, in una pronuncia di cui si attendono le motivazioni, la Corte di Cassazione a Sezioni unite chiamata a sciogliere i nodi interpretativi relativi anche ai recenti casi portati in evidenza dai media.

La questione giuridica consiste nel collocare la fattispecie descritta nell’ambito del reato previsto dalla Legge Scelba – art. 5, legge n. 645 del 1952 – che punisce «chiunque compie pubblicamente manifestazioni usuali al partito fascista», o in quella Mancino – art. 2 d.l. n. 122 del 1993che vieta di compiere manifestazioni esteriori proprie di organizzazioni o gruppi finalizzati a incitare la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Di controversa interpretazione, inoltre, se il pericolo posto in essere dalla condotta debba valutarsi in concreto o astratto.

Secondo un primo orientamento, il “saluto fascista” rientra nella previsione della legge Mancino.

In questi casi, pur non richiedendosi che le esternazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, occorre verificare se il fatto concreto possieda attitudine offensiva dei beni giuridici tutelati, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo del comportamento criminoso secondo una prospettiva ex ante.

Altro orientamento ritiene che il “saluto fascista” sia riconducibile alla legge Scelba.

La condotta deve essere idonea a determinare il pericolo concreto di ricostituzione di organizzazioni che s’ispirano, direttamente o indirettamente, al partito fascista. La norma non sanziona le manifestazioni del pensiero fascista in sé «ma soltanto quelle manifestazioni che determinino il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi».

L’intervento delle Sezioni Unite ha stabilito che il «saluto romano» costituisce un rituale evocativo della gestualità fascista, integrando la violazione dell’art. 5 della legge sull’apologia del fascismo, ma che può perfezionarsi solo quando il pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista risulti concreto.

La Cassazione ha ritenuto, inoltre, che «a determinate condizioni» possa configurarsi anche la violazione della legge Mancino, potendo i due delitti concorrere alla presenza dei presupposti di legge.

A parte l’arresto giurisprudenziale, di cui si attendono le motivazioni, resta la questione umana, sociale e politica sulle ragioni che sostengono tantissimi giovani ad aderire a un’ideologia antidemocratica se si considera, peraltro, che il saluto fascista non sempre si limiti a richiami commemorativi, ma, sovente, rappresenti l’antefatto di atti di violenza e prevaricazione propria di quella dottrina.

© Sintesi Dialettica – riproduzione riservata

Send this to a friend