Secondo l’attuale formulazione dell’articolo 41 della Costituzione, l’iniziativa economica non può svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, oltre che in danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, e si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. 

Ampliando il novero delle finalità a cui l’attività economica può essere indirizzata e coordinata, il legislatore è chiamato ad intervenire per equilibrare e conformare la gestione, l’organizzazione e l’attività d’impresa con le esigenze legate alla protezione dell’ambiente. 

Già prima della riforma costituzionale dell’11 febbraio 2022 (articoli 9 e 41) si annoverano forme di intervento pubblico sotto la copertura costituzionale dell’articolo 41, mediante l’adozione di misure legislative approvate al fine di garantire la continuità delle attività produttive, in un contesto di conflittualità e bilanciamento di diritti parimenti fondamentali, quali quello alla salute e alla salubrità ambientale e quello al lavoro, come nel caso più attuale dell’Ilva di Taranto.

Ora, con la nuova norma, la previsione delle finalità ambientali, insieme a quelle sociali, può essere intesa in modo preventivo? Se così fosse, la norma muterebbe la stessa idea di fare impresa, addirittura indirizzandone la finalità: non più soltanto massimizzazione del profitto ma anche realizzazione di benefici comuni, di natura ambientale e/o sociale. Anche in questo caso non mancano esempi di imprese di piccole, medie e grandi dimensioni che decidono volontariamente di attuare politiche aziendali di sostenibilità o responsabilità sociale e di informare le loro attività alle esigenze ambientali, territoriali, sociali, dei lavoratori e della comunità in generale, intese proprio come finalità dell’attività d’impresa.

In attesa di ulteriori interventi legislativi, la riforma costituzionale è in linea con le recenti politiche internazionali ed europee finalizzate a conciliare le nuove sfide del mercato e la ripresa economica post-pandemica con la gestione e l’organizzazione d’impresa responsabile e sostenibile, la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione verde, digitale e giusta.

Oltre a quella italiana, molte costituzioni europee hanno riconosciuto la tutela esplicita dell’ambiente. Come l’Italia, anche Spagna, Croazia e Francia sembrerebbero voler orientare l’attività economica alla protezione della natura. In Spagna, più recentemente, si segnala l’approvazione di una legge nazionale sul cambiamento climatico e la transizione energetica del Paese (2021). Con questo intervento legislativo, che rappresenta sia uno strumento per la gestione dei fondi europei destinati alla ripresa post-Covid, sia per gettare le basi di una nuova economia più verde e sostenibile, in linea con gli impegni della Commissione europea e del Green Deal, la Spagna sembrerebbe, di fatto, il primo Paese europeo a richiedere la definizione di piani d’azione aziendali per il clima, con la previsione di misure idonee finalizzate alla riduzione delle emissioni entro il limite temporale di cinque anni. 

Oltre alla Spagna, anche Irlanda e Grecia hanno integrato gli obiettivi di occupazione sociale nelle loro politiche climatiche e evocato il concetto di “transizione giusta”, la quale implica che la transizione verso economie sostenibili deve essere giusta ed equa per le categorie sociali vulnerabili, come i lavoratori dei settori maggiormente esposti al cambiamento in atto.

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