L’Articolo 1 della Carta Costituzione – L‘Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro –  informa il cives repubblicano del principio per cui il lavoro è qualcosa di immanente, consustanziale alla stessa identità nazionale.

L’Articolo 1 della Carta Costituzione – L‘Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro –  informa il cives repubblicano del principio per cui il lavoro è qualcosa di immanente, consustanziale alla stessa identità nazionale. Un concetto, questo, che non ha pari nelle realtà costituzionali degli altri paesi europei.

Tale originalità  è certo dovuta alla circostanza storica in cui si situa la genesi della Repubblica. Il Secolo scorso è stato infatti agito ovunque sotto l’impeto dell’ideologia laburista. E la Repubblica Italiana, nata nell’antifascismo, ha onorato il proprio debito con i combattenti per la libertà, concedendo alla componente marxista della compagine resistenziale il privilegio di farsi custode di un’identità democratica ancorata al nume della libertà proletaria, il lavoro.

Quali implicazioni materiali i padri costituenti intendessero derivarne risulta invero assai dubbio. Per Savino Pezzotta, ad esempio, “tale articolo per quanto apparentemente chiarissimo, risulta, invece, di non facile determinazione in tutte le sue implicazioni.” (1) 

E il perché di tale nebulosità concettuale, a nostro avviso, risiede in un equivoco logico. Assumere il lavoro a “valore”, addirittura a valore fondativo di una Repubblica democratica, equivale infatti a smaterializzarne la sostanza, renderlo un principio assoluto, non-negoziabile, come lo è la vita umana. Significa farne un ente dello spirito, non una funzione sociale. La Costituzione italiana, insomma, fa del concetto di lavoro qualcosa di strutturante per l’agire politico repubblicano, una sorta di “cordone sanitario” dell’etica pubblica nazionale.

Un’interpretazione estensiva di quell’articolo imporrebbe infatti di considerare un disoccupato come un soggetto escluso dall’appartenenza identitaria nazionale; un non-cives per il quale la condizione di “senza lavoro” equivale alla negazione di quel principio costituzionale fondativo della Repubblica, che esprime l’incompatibilità tra la condizione di cittadino e di disoccupato. Tale condizione risulta, dalla Carta costituzionale, un un abuso etico intollerabile, non una eventualità economica da scongiurare con il pragmatismo delle politiche economiche e sociali congiunturali.

La dimensione valoriale che si è storicamente determinata nella vita repubblicana, tuttavia, si è ispirata, nei fatti ad un’interpretazione meno ineluttabile, sostanzialmente negoziabile di quell’articolo. Nei fatti, cioè, il principio fondativo della Repubblica democratica è stato assunto dalle parti sociali e politiche come se non fosse più che un’astrazione, non un’aspirazione necessaria. Si è così prodotto un rientro del concetto di lavoro all’interno di una sorta di naturale materialità, ovvero di una dimensione fisiologica di funzione sociale. La storia della Repubblica, quanto meno negli anni che hanno attraversato il secolo scorso, può quindi raccontarsi rispetto al concetto costituzionale di lavoro, come un continuo allentarsi e stringersi della tensione tra la dimensione “etica” e quella “pragmatica”.

Un gioco ad elastico, gestito dai sindacati e dai partiti a vocazione laburista, che tuttosommato ha permesso lo svolgersi di una partita civile dignitosa, rivelandosi sul medio periodo funzionale non solo alla coesione, ma anche alla crescita economica del paese.

Se il lavoro è un diritto

Il lavoro, per la Costutizione, non è tuttavia solo valore fondativo: è anche “diritto”. Nell’articolo 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società – si definisce infatti la “norma morale” che vincola la Repubblica nei confronti di tutti i suoi membri, rispetto alla responsabilità politica di intervento nel sistema economico per creare possibilità di occupazione per tutti. 
Sebbene oggettivamente ambigua, ideologicamente motivata e filosoficamente iperbolica, questa norma viene tuttavia coerentemente declinata dalla Costituzione, nell’ art. 35, come riconoscimento del diritto alla formazione – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero; nell’ art. 36, come diritto al trattamento equo – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi; come diritto alla tutela della donna e dei dei minori, nell’art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione; e come diritto all’assistenza agli inabili nell’art. 38 – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera. Non solo.

L’ assioma sociale: il ruolo dei Sindacati

Pur nell’evanescenza dell’ispirazione, insomma, le implicazioni del dettame costituzionale in materia di lavoro hanno pesato – e pesato sensibilimente – sui piatti della “bilancia sociale”. Il patto stipulato sessantanni orsono, fondato com’era sull’urgenza di proporre una prospettiva democratica condivisa e “di massa”, si è retto infatti su un sistema di rappresentanza sociale fondato sul ruolo di garanzia assolto dalle organizzazioni dei lavoratori a tutela del lavoro. Così, infatti, l’articolo 39 iscrive le organizzazioni dei lavoratori nell’albo dei fondatori della società nazionale, affidando loro la responsabilità di dirigere la pellicola della storia sociale repubblicana: L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Mentre, con l’articolo 40, si fissano le prerogative, i diritti e le funzioni dei sindacati, cristallizzate nel diritto supremo, quello all’astensione volontaria dal lavoro come forme di protesta: Il diritto di sciopero – recita l’articolo – si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Per i primi quarantanni della nostra storia repubblicana, questo ruolo dei sindacati si è dimostrato utile a consolidare gli apparati della democrazia, contribuendo ad integrare le funzioni sociali – espresse soprattutto nell’appartanenza ad una categoria professionale – e a dare ad esse uno sbocco costituzionalmente coerente, rispetto sia all’ispirazione politica originaria sia alle necessità strutturali dell’economia nazionale.

E tuttavia, sebbene sin dalle origini della Repubblica sia stato trasgredito come valore e violato come diritto,  il  lavoro costituzionalmente inteso traccia ancora oggi la frontiera morale dell’azione sindacale, costringendone il corso all’interno di un argine ideale che risulta storicamente determinato in un’era storica superata, metabolizzata e definitivamente archiviata nei files delle ideologie novecentesche. Oggi, infatti, non si riconosce – o non si riconosce universalmente – il rischio di implosione sociale che deriva dal mantenere quel patto in un contesto economico radicalmente mutato, governato ormai da una dinamica dei flussi – economici, delle merci, delle persone – non dalla statica capitale-lavoro; un contesto, quindi, così estraneo al modello ispiratore dell’azione costituente da imporre l’obbligo morale di pensare ad una profonda revisione costituzionale come ad un obbligo politico, necessariamente ampio e condiviso e ambizioso. 

L’implicazione paradossale dell’identificazione del lavoro come “valore” e “diritto”, infatti, è che, a fronte di una pluralizzazione delle forme di lavoro – con il diverso grado di flessibilità, di sicurezza dell’impiego, di tutela e protezione che ad essa si lega – non si ha non solo il rischio funzionale della precarizzazione dell’esistenza lavorativa, ma anche un costo strutturale, legato alle rigidità di un sistema di protezioni e garanzie incapace di rignerarsi e riformularsi per rispondere ai nuovi bisogni di regole.

Questo sistema, che il sindacato non teme di difendere, è votato ad alimentare, non rimuovere, le conseguenze distorsive del mercato globale. Nonostante la inevitabile fallacia  di politiche del lavoro ispirate a modelli ideali in voga un’era ideologica fa, tuttavia, nel contingente, fattori naturali come l’allungamento della vita forniscono all’organizzazione sindacale le ragioni sociali e politiche per arroccarsi nella trincea della conservazione di un sistema di protezione – da loro voluto e conuistato – sebbene non più gestibile economicamente né giustificabile concettualmente. Si tratta insomma di mantenere il consenso – ancora massiccio, sebbene via via sempre più marginale –  che rende il sindacato un soggetto sociale pesante, in grado di condizionare l’agire politico anche aldilà della propria sfera di stretta pertinenza.

La retorica del “presidio costituzionale”

La resistenza delle organizzazioni sindacali a mettere mano alla Costituzione si spiega certo con il timore di perdersi, smarrire il proprio ruolo. Si spiega con il riconoscersi in una sorta di funzione assiomatica più che in una missione da perseguire e da rideterminare nella storia.  Il sindacato, insomma trova nella Costituzione uno scudo etico a quel conflitto di coscienza che, in parte degli stessi lavoratori, come più timidamente nel mondo politico ed in maniera invero esplicita in quello accademico, viene ormai ampiamente considerato ineludibile.

La Costituzione, l’obbligo morale di difenderne l’intangibilità, si fa dunque pretesto per una battaglia di retroguardia che ha poco o nulla  a che fare con il ruolo affidato alle organizzazioni dei lavoratori dai padri costituenti. Piuttosto, sotto le insegne della Costituzione, si allinea un fronte di resistenza al cambiamento – tanto fermo quanto eterogeneo – che spaccia le riforme per un attentato ai valori costituenti dello Stato e nega la necessità di superare il patto sociale concepito nell’era della dialettica capitale-lavoro, solo per l’inadeguatezza delle organizzazioni sindacali italiane a metabolizzarne il superamento e riformulare una nuova strategia perché la propria missione possa essere perseguita davvero.

In un intervento di qualche anno fa su lavoce.info (2), l’economista Andrea Ichino – fratello del più noto giuslavorista Pietro – intervenendo nella bagarre nata attorno alla riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, voluta dall’allora Governo Berlusconi, proponeva l’istituzione di una Commissione etica in materia di lavoro. Il ragionamento del professore nasceva da una constatazione pragmatica: se una riforma, come quella delineata nel “Patto per l’Italia” – che nelle intenzioni dei proponenti ambiva a riscrivere il patto sociale fondativo della Repubblica – solleva dubbi di costituzionalità; e se, confermati dall’Alta Corte, tali incompatibilità costituzionali dovessero poi impedirne l’applicazione, il rischio è di bloccare la stessa possibilità del paese di modernizzare la propria attrezzatura sociale, aggiornando ai tempi (ed alle evidenze empiriche) gli strumenti necessari alla realizzazione della sua missione.

Insomma, osservava Ichino, la legitimità costituzionale di una data norma finisce con l’impedire addirittura la sperimentazione di una riforma, anche in quei settori della dinamica sociale ed economica più suscettibili al determinismo storico, come appunto le politiche sul lavoro. Per ovviare a tale vincolo, Ichino proponeva allora di introdurre un istituto meno solenne della Corte Costituzionale, ovvero una Commissione Etica “a cui affidare il compito di esaminare le sperimentazioni necessarie per valutare l’efficacia di interventi quali riforme legislative” o “programmi di formazione”.

“L’idea che sperimentare può essere necessario anche al costo di qualche cedimento etico è – sosteneva Ichino – comunemente accettata ed anzi auspicata”, ad esempio nelle scienze mediche. “Nel campo delle scienze sociali siamo, invece, anni luce distanti (…). La sperimentazione – concludeva allora l’economista – è ancora considerata un tabù”. Un tabù legato certo alla legitimità costituzionale di una simile proposta, ma il cui superamento “è  essenziale per evitare che il dibattito sulle riforme sociali rimanga uno scontro prettamente ideologico, senza valide informazioni circa gli effetti delle riforme prospettate”. (3)

Ichino insomma suggeriva l’idea che riformare la Costituzione, laddove le restrizioni normative insidiassero la possibilità di rendere il sistema migliore, meritasse di essere considerata laicamente come una proposta politica, non un peccato. E il suo promotore, un portatore di un’istanza benevolmente innovatrice, non un mostruoso attentatore alla sacralità del tempio costituzionale.

Più o meno questa è stata infatti l’accusa rivolta, dai custodi della sacralità costituzionale, all’altro celebre professor Ichino, il giuslavorista Pietro, che in “A che serve il sindacato” ragionava sulla interpretazione della norma costituzionale sul diritto di sciopero, non per sostenerne il superamento ma, al contrario, per rivendicarne il rispetto, laddove la prassi, in particolare nel settore dei servizi pubblici, abbia in realtà sconfessato il principio di garanzia che i padri costituenti avevano posto come presupposto dell’agire dei lavoratori.

Ichino cita proprio l’allora segretario della Cgil, Giuseppe Di Vittorio, che di fronte all’Assemblea Costituente definiva con nitida nettezza la responsibilità del sindacato nel garantire che quel diritto venisse sempre confinato nell’alveo di “una remora che ne freni l’uso”, nella consapevolezza degli stessi lavoratori pubblici di arrecare un danno grave, con la propria protesta, ai lavoratori di altri settori.” (4) I casi degli scioperi che da un decennio almeno ormai ci impone con costanza sconcertante il personale Alitalia, o quello dei blocchi selvaggi e improvvisi del traporto pubblico locale e ferroviario che si ripetano puntuali, ad ogni scadenza contrattuale, erano portati da Ichino a testimonianza della violazione, da parte del sindacato, dello stesso principio costituzionale in nome del quale pretendevano di agire. Poiché quel principio, sosteneva il giuslavorista milanese, è un principio di garanzia in difesa dei cittadini-lavoratori, non un’arma di ricatto corporativo.

Riscrivere il Patto sociale, riscrivere la Costituzione

I due esempi citati servano solo a riconoscere quanto strumentale possa talora rivelarsi la retorica della salvaguardia costituzionale agita dagli stakeholder del patto sociale repubblicano, e di quanto di tale retorica sia opportuno dioffidare. I sindacati – nei due ultimi decenni, con particolare gravità – non si fanno remore di seguire una doppia morale, paventando rischi di destabilizzazione democratica laddove un intervento di modifica alla Costituzione, magari storicamente necessario, economicamente opportuno e socialmente premiante risultasse in un allentamento del loro potere di mantenere il condizionamento della vita pubblica nazionale, ignorando tuttavia la contropartita di responsabilità cui la Carta vincola il cives e gli organismi sociali che ne sono riconosciuti legittimi rappresentanti. Certo non spetta ai sindacati ri-scrivere la Costituzione. Tuttavia, non spetta loro neppure impedire che la politica si assuma l’obbligo di farlo. È così in Europa, dove infatti non vi è paese che abbia iscritto la propria Carta dei valori nella pietra dell’ideologia laburista.


Note

1) Savino Pezzotta, intervento al Convegno “Diritti sociali del lavoro nella Costituzione italiana” organizzatoin occasione dei festeggiamenti per centenario della CGIL, 12 novembre 2005. il testo può essere consultato sul sito www.savinopezzotta.it

2) Andrea Ichino, “Etica, problemi di costituzionalità e sperimentazione statistica. A proposito delle deroghe all’art.18” in lavoce.info, 5 agosto 2002

3) Andrea Ichino, “Etica, problemi di costituzionalità e sperimentazione statistica. A proposito delle deroghe all’art.18” in lavoce.info, 5 agosto 2002

4) Giuseppe Di Vittorio, Atti dell’Assemblea Costituente, 12 maggio 1947, vol. II, p. 1650, citato in Pietro Ichino, A che serve il sindacato, Arnoldo Mondadori Editori, Milano 2005

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