La Costituzione è la legge fondamentale di un ordinamento giuridico,  dalla quale discende la legalità di tutte le altre fonti. Il costituzionalismo moderno nasce come idea di limitare il potere di chi lo detiene, pertanto le costituzioni nascono essenzialmente a garanzia delle libertà. 

La prima forma di legge costituzionale si può riscontrare nella  Magna Cartha Libertatum, un “patto” tra il re e i signori per definire una spartizione di poteri. Una sorta di contratto fra queste due entità politiche. Nel secolo successivo si inizia a  superare l’idea della Costituzione come accordo tra il sovrano e gli altri detentori del potere e prende corpo la Costituzione che tutela l’identità della persona nei confronti del potere. Il costituzionalismo diventa così affermazione delle libertà individuali. L’idea costituzionale nasce nel nostro Paese sulla base di questa tradizione culturale, che affonda le sue origini fin dal 1600.

La Costituzione italiana

La Costituzione italiana nasce dalle ceneri dello Statuto Albertino, concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re del Piemonte e Sardegna, ai suoi sudditi. Lo Statuto era ispirato alle Costituzioni francesi e alla Costituzione belga. Composto da 84 articoli, la sua caratteristica era la “flessibilità”, dato che  il testo poteva essere modificato con legge ordinaria. Si tratta di una Costituzione liberale, che considera la proprietà privata e la libertà del cittadino, anche se non tutela tutti i diritti sociali  (per i quali non era previsto l’intervento dello Stato volto alla loro realizzazione). Dopo la guerra d’indipendenza (1859), Vittorio Emanuele II assunse il titolo di re d’Italia e lo Statuto Albertino divenne la prima Costituzione dell’Italia unita. Restò in vigore anche durante il ventennio fascista. Con la caduta del Fascismo, il 25 luglio 1943, il re, usando i poteri che gli venivano attribuiti dallo Statuto Albertino, revocò Mussolini da capo del governo; si ripristinò la libertà e riapparvero i partiti politici che il regime aveva costretto alla clandestinità. I movimenti politici, in parte sciolti e in parte ridotti alla clandestinità, si riunirono nei Comitati di Liberazione (CLN) per rifondare lo stato.  Subito di dovette affrontare il problema della scelta istituzionale tra il modello monarchico e il modello repubblicano. Per fronteggiare questo dilemma, si optò per la convocazione di  un organo non previsto dallo Statuto, l’Assemblea Costituente, eletto democraticamente dagli italiani per creare una costituzione. Nacque un contrasto evidente, quindi, con la figura del re.

Il conflitto politico si risolse attraverso una tregua istituzionale che prevedeva la convocazione di un Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, e la rinuncia del re all’esercizio dei propri poteri, che venivano affidati al figlio Umberto lI, nominato luogotenente del Regno, in attesa che il popolo scegliesse definitivamente tra monarchia o repubblica tramite un referendum.
L’Assemblea costituente fu eletta per mezzo di un sistema elettorale proporzionale, che consentì la rappresentanza di tutti i partiti in proporzione ai voti conseguiti.. La Democrazia cristiana di De Gasperi, la maggior forza politica,  ottenne il 35.1% dei voti e 207 seggi, al Partito comunista di Togliatti andarono il 18.9% dei voti e 104 seggi; al Partito socialista di Nenni il 20.7% dei voti e 115 seggi. Questi ultimi due strinsero una alleanza per contrastare il partito di maggioranza relativa, costituendo un ala di sinistra antagonista. Questi furono i tre partiti più rappresentati e i protagonisti della nascita della nuova costituzione, che di fatto fu sancita come un vero e proprio contratto politico. Gli storici lo definiscono un compromesso costituzionale di ampio respiro, tanto e vero che i risultati furono evidenti: 453 favorevoli, 62 contrari.
Dopo quasi mezzo secolo, si può dire che la storia ha convalidato le ipotesi di una Carta fondata su un compromesso di ampio respiro e di alto livello.
La Costituzione ha assolto, sin qui, al suo compito di unificazione della vita politica e di pacificazione dei contrasti. Ancora oggi le più intense controversie politiche si placano davanti alle norme costituzionali, a dimostrazione della vitalità del compromesso da cui trassero origine.
L’Assemblea costituente fu lungimirante, e cercò di lavorare limitando il più possibile gli interessi individuali e di partito. Forse,  a detta di alcuni , questo comportamento fu dettato da una scarsa esperienza politica.

La struttura

La costituzione è composta da 139 articoli, divisi in quattro sezioni: principi fondamentali (art. 1-12); parte prima: diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); parte seconda: ordinamento della Repubblica (art 55-139);disposizioni transitorie e finali, riguardanti il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
La Carta costituzionale è ispirata all’intesa e al compromesso dialettico tra gli autori e pone  l’accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. 
Si ispira ad una concezione antiautoritaria dello Stato incentrata sul sistema parlamentare bicamerale.
La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida e lunga. Tutte le sue norme sono contenute in un testo legislativo scritto, scelta comune a tutti gli ordinamenti di Civil Law, diversamente dai paesi di Common Law che non possiedono una costituzione scritta.
La Costituzione italiana è rigida, nel senso che è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (è richiesta una maggioranza qualificata).
Inoltre,  ogni altra disposizione avente forza di legge, in contrasto con la stessa Carta, viene rimossa con un procedimento particolare dinnanzi la Suprema Corte Costituzionale.
Infine, la Costituzione è lunga e contiene disposizioni che disciplinano molti settori della nostra società.
La dottrina tende a descrivere la nostra Costituzione come una carta avente un carattere programmatico e di indirizzo per il legislatore. Attraverso il recepimento di tali principi in leggi dello Stato, si determina l’attuazione della Costituzione. Ma il processo è da considerarsi ancora incompiuto, dato che ci sono disposizioni che ancora oggi sono state disattese o poco considerate. Per alcuni autori il primo articolo della costituzione, “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro” dimostra pienamente tale incompletezza.

Il primo articolo

Nell’ambito dei lavori costituenti, uno dei padri della nostra Carta, Ruini, si prodigò affinché l’art. 1 della Costituzione accogliesse, al primo comma, il concetto di “democrazia del lavoro”, da lui sostenuto sin dal 1906. Proprio al diritto al lavoro fu data grande rilevanza, anche se la formula che conosciamo oggi fu il frutto di un acceso dibattito e di un evidente compromesso. Nessuno dei padri costituenti negò la centralità del  lavoro all’interno di uno  Stato democratico  moderno. Esso veniva considerato come la terza esigenza: quella della socialità che si faceva avanti, come realtà storica, all’interno di tutte le più moderne Costituzioni.
Quando Ruini presentò all’Assemblea il suo progetto, lo illustrò facendo riferimento agli aspetti giuridici: “L’affermazione del diritto al lavoro, e cioè ad un’occupazione piena per tutti, ha dato luogo a dubbi da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto non si tratta di un diritto già assicurato e provvisto di azione giudiziaria; ma la Commissione ha ritenuto, ed anche giuristi rigorosi hanno ammesso che, trattandosi di un diritto potenziale, la Costituzione può indicarlo, come avviene in altri casi, perché il legislatore ne promuova l’attuazione, secondo l’impegno che la Repubblica nella Costituzione stessa si assume”

Superata la questione della centralità del lavoro, un altro problema politico-lessicale si erigeva di fronte la commissione costituente. Gran parte delle forze politiche italiane, ispirate dall’’avanzata impetuosa dei sistemi comunisti e socialisti, premevano  per una espressione che denotasse in modo forte ed inequivocabile il lavoro. Tuttavia, all’interno della Commissione, nessuno giunse a proporre la dizione “stato socialista di operai e contadini”, propria della Costituzione sovietica, poiché ritenuta troppo classista e comunista.
La proposta che prevalse, con l’appoggio di Ruini, fu quella dell’onorevole Basso: “l’Italia è una Repubblica democratica di lavoratori”. Per porre in risalto la differenza tra la nostra repubblica e le strutture totalitarie del comunismo, La Malfa tentò di completare l’ articolocon “Repubblica democratica fondata sulla libertà e sul lavoro”, ma la maggioranza ritenne che i concetto di  libertà fosse già implicito nell’espressione “Repubblica democratica”.
La formula che oggi conosciamo , “fondata sul lavoro “ , fu infine illustrata da  Fanfani in Assemblea, il quale spiegò che la frase proposta costituiva “l’affermazione del dovere di ogni uomo di corrispondere il massimo contributo alla prosperità comune”, eliminando in tal senso una pura esaltazione della fatica muscolare. Ruini aderì ampliando il concetto nel senso di lavoro di tutti,  non solo manuale, ma in ogni sua forma di espressione umana”.

Considerazioni e proposte di riforma

Il legislatore costituzionale ha inserito come primo elemento della Carta il concetto di democrazia, che è implicito nell’ordinamento repubblicano, e il suo fondarsi sul lavoro. Quest’ultimo inteso in senso ampio, come partecipazione collettiva alla crescita e al benessere della collettività.

Il lavoro come elemento innovativo, come componente centrale delle neo democrazie occidentali.

Fattore principale di autorealizzazione dell’individuo, in grado cioè di concretizzarlo ed attraverso, di esso, dare piena attuazione a tutti i restanti diritti soggettivi.

Forse una forzatura, ma che si compre chiaramente se inseriamo tale situazione in quel particolare contesto storico. Un fondo di verità risulta innegabile anche ai giorni nostri. La mancanza di un lavoro, soprattutto nelle moderne società fondate sull’economia di mercato, comporta non solo un disagio sociale, ma anche un danno per l’individuo, che si sente impossibilitato a realizzare la propria personalità all’interno della società.

Nelle democrazie attuali possiamo annoverare come diritti assoluti ed inviolabili alcuni diritti economici, si pensi al diritto al risparmio e alla trasparenza nella relativa gestione, che si pongono come fondamento stesso del nostro sistema economico. In virtù di questo, risulta riduttivo e controproducente pensare ad una immutabilità di tali principi. Sembra infatti castrante l’ipotesi di fondare una repubblica democratica moderna solamente sulla concezione del lavoro.

L’emergere di nuovi diritti – la parità dei sessi, delle minoranze etniche, il diritto alla riservatezza personale – ci obbliga a considerare una Repubblica fondata su un principio più alto e di portata più ampia. Le leggi e le istituzioni devono procedere di pari passo con il progresso dell’intelletto umano e un popolo ha sempre diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione, per farla meglio aderire allo spirito dei tempi.

Quindi l’ articolo I, secondo noi, dovrebbe indicare un valore più profondo e universale, che contempli la salvaguardia della personalità di ogni cittadino, valore primario di ogni democrazia adulta.

Il concetto di libertà, intesa come assenza di  restrizioni  o impedimenti, come  facoltà tipicamente umana di agire e di pensare in piena autonomia, secondo i propri intendimenti, dovrebbe essere il fondamento della nostra Repubblica. La novità assoluta sarebbe riconoscere questo concetto attraverso la fonte primaria del diritto di una nazione.

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