Quando si stava avvicinando la pausa estiva dell’attività politica, il parlamento ha varato in tempi quasi fulminei un provvedimento legislativo clemenziale non contemplato in prima battuta nell’agenda di governo: l’indulto.
Ai sensi dell’articolo 79 della Costituzione sia l’amnistia che l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. La suddetta norma è stata così modificata dalla legge costituzionale n.1 del 6-3-1992; il testo previgente attribuiva il potere di concedere l’indulto al Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Prima di tutto è opportuno sottolineare come il quorum previsto dal legislatore sia volutamente molto difficile da raggiungere, anche se più di qualche commentatore ha sostenuto addirittura l’impossibilità di addivenire ad un accordo parlamentare così allargato e sicuramente trasversale alle diverse forze politiche; in realtà il testo della norma costituzionale, così formulato, si spiega con l’intenzione di non favorire continui provvedimenti di clemenza che già avevano caratterizzato gli anni 80, cercando di far battere piuttosto la nuova strada dei cosiddetti riti alternativi delineati nel nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989.
Si vedano più in dettaglio ora le caratteristiche tecniche dell’indulto, anche al fine di cogliere le distinzioni che ha rispetto all’amnistia e alla grazia. Esso è un provvedimento con cui si condona in tutto o in parte la pena principale ed eventualmente anche le pene accessorie (ad es: le interdizioni dai pubblici uffici). A differenza dell’amnistia, che può essere propria o impropria a seconda che intervenga prima o dopo una sentenza di condanna, l’indulto non estingue il reato; ciò vuol dire che si riconosce l’esistenza del reato (fatto che contrasta con una norma penale), ma si va a incidere sulla pena, che costituisce la sanzione irrogata dall’Autorità Giudiziaria.
Rispetto alla grazia, che è un provvedimento a carattere singolare, rimesso alla competenza del Presidente della Repubblica e adottato con decreto su proposta del Ministro di Giustizia, l’indulto è un provvedimento legislativo avente carattere generale, ovvero indirizzato alla generalità dei cittadini.
Nel caso specifico ci sono state molteplici diatribe politiche riguardo le categorie di reati da ricomprendere nell’ambito applicativo della legge. Da più parti si sono sollevate forti obiezioni sull’estensione dell’indulto anche ai reati finanziari e a quelli contro la Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo si ricordano il peculato e la corruzione).
Non si può dimenticare che la cronaca giudiziaria di questi ultimi anni sia stata caratterizzata da continui scandali finanziari (i casi Cirio e Parmalat su tutti), emersi grazie al lavoro instancabile e certosino della magistratura; il quadro che ne è emerso è davvero allarmante e nello stesso tempo è scaturito un sistema criminale altamente complesso e sofisticato.
Appariva quanto mai strano che l’accordo allargato tra i diversi schieramenti politici potesse essere vincolato esclusivamente all’inclusione dei reati sopra citati nella legge di indulto, tenendo presente che il numero di coloro che si erano resi colpevoli di tali fattispecie penali era esiguo rispetto alla moltitudine (circa 15.000) degli altri delinquenti beneficiari dell’indulto.
La legge approvata dal Parlamento non incide sulle pene accessorie e vale anche per i recidivi, i delinquenti abituali e professionali, in deroga a quanto previsto dall’art. 151 del codice penale; si ricorderanno fra i delitti esclusi dal testo legislativo almeno i reati di associazioni sovversive e con finalità di terrorismo, di banda armata, prostituzione minorile, violenza sessuale e sequestro di persona.
Proviamo a immaginare quali siano gli effetti pratici del provvedimento. Di certo molteplici filoni investigativi, che hanno richiesto sforzi consistenti di tempo e di energie sono destinati a cadere nel vuoto, con il risultato paradossale di dover comunque celebrare dei processi che si concluderanno necessariamente con l’assoluzione degli imputati. Senza la sentenza di condanna sul piano penale, molto spesso le vere vittime saranno le parti civili, fra cui anche le migliaia di risparmiatori truffati dalle molteplici operazioni finanziarie effettuate (si citano ad esempio le continue emissioni di obbligazioni non rimborsabili alla scadenza del debito) che, difficilmente, vedranno soddisfatte le loro pretese risarcitorie sul piano civile e ancora una volta saranno premiati i comportamenti dei cittadini disonesti a scapito di quelli onesti, in violazione di qualsiasi principio di etica giuridica.
Accanto alla generale sensazione di impotenza da parte dell’Autorità Giudiziaria, c’è il problema degli enormi costi da sostenere sul piano sociale ed economico, per garantire il reinserimento nella vita civile di tantissimi detenuti, che, una volta usciti di prigione, sono spesso in grado di compiere solo attività criminali per potersi mantenere.
Riguardo al presunto sfoltimento della popolazione carceraria, preso soventemente come pretesto giustificativo dell’emanazione di provvedimenti clemenziali, ci si limita a osservare che la situazione carceraria è critica da almeno vent’anni; ciò vuol dire che il problema è annoso e scottante, ma il legislatore si è sempre limitato a soluzioni di emergenza, talvolta anche inefficaci (si pensi ai detenuti che torneranno a delinquere, non appena rimessi in libertà ; per loro automaticamente decadranno gli effetti dell’indulto). Le risorse economiche devono essere destinate in modo intelligente, per evitare gli sprechi e le inefficienze, mirando soprattutto alla costruzione di nuove case di reclusione all’avanguardia, dopo la chiusura di alcuni carceri di massima sicurezza isolani.
Vale la pena osservare gli effetti combinati dell’indulto con altre leggi come la Simeone, la Cirielli e quella sull’inapplicabilità dell’appello del Pubblico Ministero in caso di proscioglimento dell’imputato in primo grado.
Grazie alla previsione dell’Affidamento ai servizi sociali per i reati puniti con la reclusione fino a tre anni, l’ulteriore sconto di altri tre anni concesso dall’Indulto, è impedito il carcere a tutti coloro che sono stati condannati a sei anni di reclusione o debbono ancora scontare tale periodo di pena. La legge Cirielli prevede gli arresti domiciliari per tutti i colpevoli di età superiore a settant’anni, se prima incensurati; ciò vuol dire che in caso di condanna alcuni protagonisti dei recenti scandali finanziari, difficilmente andranno in carcere. Per quel che concerne la legge sull’inapplicabilità delle sentenze, si possono intravedere i molteplici mezzi per ottenere sentenze favorevoli al reo in primo grado, e così spuntare le armi del Pm, con la relativa situazione di congestione in cui verserà la Suprema Corte di Cassazione.
Da quanto sopra osservato la situazione della giustizia italiana si trova in uno stato sconfortante e fallimentare. Sembra quasi che i vari provvedimenti legislativi susseguitisi negli ultimi anni abbiano mirato a vanificare il principio di certezza della pena; in tal modo si è resa debole la risposta dello Stato di fronte al dilagare del fenomeno criminale ed è aumentato il numero dei reati commessi.
Sembra ora utile compiere qualche breve spunto riflessivo e propositivo per tentare di cogliere uno spiraglio o una via d’uscita a questo quadro giudiziario così degradato. A tal fine si sottolinea l’esigenza di cancellare, almeno in parte, alcune delle leggi negative fatte in precedenza. Vista la durata eccessiva dei processi, è necessario riallungare i termini di prescrizione dei reati e delle pene o sospenderli durante tutto il corso dell’attività processuale.
Riguardo al processo penale, bisogna assolutamente incentivare il ricorso ai riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato su tutti) con pene e tempi processuali ridotti; si noti di sfuggita che l’emanazione dell’indulto va in direzione contraria, perché stimola gli imputati ad andare comunque al dibattimento, sperando nella prescrizione del reato.
Occorre aumentare i fondi per le attività di investigazione anche scientifica e non introdurre ulteriori elementi dilatori del processo, giustificandoli come garanzie processuali nei confronti degli imputati. Non da ultimo deve essere affrontato il problema della carcerazione preventiva, troppo spesso trasformata nell’unico periodo di effettiva espiazione della pena.
Un cenno, infine, lo merita la nuova riforma dell’ordinamento giudiziario, varata dal precedente governo; essa svilisce il ruolo e l’indipendenza dei magistrati, trasformandoli in dei semplici burocrati intenti a studiare per poter fare carriera e destinati a svolgere irreversibilmente una sola funzione (giudicante o requirente), senza più possibilità di scegliere una strada diversa.
Alle volte non occorre sbandierare vistosi progetti di riforma, che in pratica sono macchinosi o inutili, ma bisogna intervenire sull’aspetto organizzativo, aumentando considerevolmente gli organici dei magistrati e dei loro collaboratori, per rendere efficiente il servizio della giustizia.
La strada da intraprendere non è semplice, ma senz’altro necessaria per ridare lustro e importanza all’idea di giustizia, non dimenticando che la forza del potere giudiziario e l’indipendenza dei magistrati costituiscono i cardini del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
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