Da qualche anno anche in Italia si è sviluppato il dibattito sul riconoscimento e la tutela giuridica di forme di convivenza differenti dal matrimonio.
Da qualche anno anche in Italia si è sviluppato il dibattito sul riconoscimento e la tutela giuridica di forme di convivenza differenti dal matrimonio. Da alcuni ambienti conservatori di cultura clericale si è levata una dura contestazione contro questa possibilità e quello che pare lo strumento più utilizzato allo scopo è il primo comma dell’art. 29 della nostra Costituzione che recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». L’articolo 29 della Costituzione non dice affatto che la Repubblica riconosce come famiglia solo quella definita come «società naturale fondata sul matrimonio» – definizione, peraltro intrinsecamente contraddittoria e incongrua, dato che è difficile sostenere che un negozio giuridico come il matrimonio esista “in natura” o sia sempre esistito. I costituenti vollero stabilire che lo Stato non avrebbe potuto fare a meno di garantire «i diritti» delle famiglie fondate sul matrimonio, alle quali veniva così assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolamentare dello Stato: di qui l’illegittimità costituzionale di una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie.
In realtà la “tesi giusnaturalistica” era già stata sostenuta in epoca non sospetta: per esempio, già nel capitolo del Commentario della Costituzione diretto da Giuseppe Branca dedicato all’art. 29, redatto nel 1976 da Mario Bessone. In ogni caso, rispondendo alle critiche dei parlamentari laici contro il carattere ideologico che altri democristiani, come La Pira, intendevano attribuirle, lo stesso Aldo Moro, in sede di Assemblea costituente, dichiarò che quella dell’art. 29 «non è una definizione, è una determinazione di limiti». E Mortati ribadì che essa aveva lo scopo di «circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua [della famiglia] regolamentazione». L’autonomia della famiglia fondata sul matrimonio, come “formazione sociale intermedia”, non avrebbe potuto essere invasa da interventi autoritari contrastanti con la sua fisionomia di sede del libero e autonomo svolgimento della personalità dei suoi singoli componenti e di tutela dei loro «diritti inviolabili» (così definiti dall’art. 2). L’art. 29 non prende neppure in considerazione modelli familiari alternativi a quello della famiglia fondata sul matrimonio e quindi non gli si può far dire che diritti analoghi o uguali a quelli riconosciuti alla famiglia tradizionale devono essere sempre negati alle famiglie non tradizionali e non fondate sul matrimonio.
Un tale riconoscimento da parte della legge ordinaria, infatti, non riguarderebbe minimamente la materia regolata dall’art. 29, e non avrebbe nessuna incidenza su quel che l’art. 29 dispone, dato che non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, com pro mettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati. Al contrario, è la Costituzione, all’art. 30, che richiede esplicitamente, almeno ai fini della tutela dei figli naturali, l’eliminazione delle leggi ordinarie emanate al solo fine di punire le famiglie diverse da quelle tradizionali. Del resto, all’epoca dell’ap pro vazione della Costituzione, le famiglie non tradizionali non costituivano certo quel fenomeno sociale diffuso ed emergente che ne fa oggi un pro blema politico di tutto rilievo nelle nostre società; o meglio, esistevano come mera conseguenza dell’impossibilità di scioglimento del matrimonio, ma non costituivano in genere una scelta di vita volontaria, bensì un mero ripiego cui gli interessati avrebbero ben volentieri rinunciato se avessero potuto risposarsi. Tanto meno era pensabile che si potesse mai porre in termini legislativi il pro blema del riconoscimento delle famiglie omosessuali.
Nessuna sorpresa quindi che la materia non fosse ritenuta di rilevanza (addirittura) costituzionale. Anche in linea più generale, d’altra parte, è del tutto illogico pretendere che la particolare o rinforzata tutela esplicitamente garantita dalla Costituzione a una specifica situazione obblighi positivamente anche a denegare lo stesso trattamento ad altre situazioni socialmente analoghe o identiche: la garanzia costituzionale rinforzata di un diritto non implica di per sé anche l’obbligo costituzionale di negare la parità di trattamento ai casi in cui, pure, essa non sia costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33 primo comma e 19 tutelano in modo particolare, rispettivamente, la libertà di insegnamento e la libertà di culto, ma nessuno si sogna di trarne la conseguenza che la libertà di espressione del pensiero in altri campi, garantita in modo meno incondizionato dall’art. 21, debba essere obbligatoriamente limitata al solo fine di sottolinearne un presunto minor valore o una minore dignità nei casi che non sono oggetto della tutela rinforzata prevista dagli artt. 33 e 19.
È molto verosimile che all’origine o a sostegno della nuova vulgata interpretativa dell’articolo 29, incentrata non più sui limiti alla regolamentazione legislativa della famiglia fondata sul matrimonio ma sull’asserito divieto di parità di trattamento per le famiglie non tradizionali, ci sia stato, a suo tempo, il più sofisticato e ambizioso intento di pro porre in Italia interpretazioni dottrinali restrittive elaborate dai giuristi conservatori tedeschi. In realtà, se tale fosse stato l’obiettivo, va detto che lo sforzo era mal indirizzato: contro la legge tedesca sul “matrimonio gay”, la Lebenspartnerschaftsgesetz, analoga alle leggi “matrimoniali” scandinave, avevano fatto ricorso alla Corte costituzionale i Länder governati da Cdu e Csu, ma la Corte ha respinto la tesi dell’incostituzionalità (anche se, significativamente, sulla base dell’argomento che tale legge non equipara pro prio interamente al matrimonio tradizionale le unioni omosessuali). In ogni caso, in Italia l’art. 29 primo comma stabilisce soltanto che la legge non può denegare i diritti o ledere la sfera di autonomia delle famiglie fondate sul matrimonio, e non tutela, ma neppure regola in alcun modo, le famiglie alternative. Non fissa nessuna scala gerarchica di dignità delle scelte individuali, e non esprime neppure indicazioni o “preferenze” sulle libere scelte che i cittadini compiono riguardo alle loro vite. Questo però non significa che altre indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni costituzionali. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano, come l’articolo 3 primo comma, che impone l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico.
Non solo quindi l’art. 29 primo comma non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso – e in alcuni casi gli impegni internazionali dell’Italia – impongono al contrario parità di trattamento e parità di diritti. E ancora: si è detto che l’art. 29 primo comma colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle “formazioni sociali intermedie”. Tali «formazioni sociali», che dunque comprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale) come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l’art. 2. Come tali esse sono i luoghi all’interno dei quali «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le “famiglie di fatto” comincia ad essere abbastanza pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Ed è altrettanto chiaro dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia che il loro fine comune è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto successo il tentativo di attribuire alla famiglia – neppure alla famiglia tradizionale e matrimoniale – il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle dei singoli componenti): è evidente che, a questi effetti, qualunque discriminazione non potrebbe che ritenersi del tutto illegittima.
Né si pensi che la stessa qualificazione di “famiglia” qui attribuita alle famiglie non tradizionali e non fondate sul matrimonio sia irrilevante o meramente ideologica. Anche a prescindere dall’evidente rilievo assiologico della questione – che pure è costituzionalmente rilevante, trattandosi di riconoscere ai cittadini la «pari dignità sociale» assicurata dall’art. 3 primo comma – sono numerose le norme di vario rango, a cominciare dall’art. 31 primo comma della stessa Costituzione, che attribuiscono alle “famiglie” (non sempre solo alle famiglie con figli) determinati benefici o agevolazioni economiche o sociali: la mancata attribuzione della qualificazione di “famiglie” a quelle non tradizionali non potrebbe che comportare pesanti e illegittime discriminazioni, spesso a carico degli individui che le compongono. Quel che può essere oggetto di dibattito è quanto penetrante possa essere la parificazione dei diritti: l’articolo 3 primo comma impone di trattare in modo identico situazioni giuridiche identiche, ma, si argomenta, le situazioni configurabili per le famiglie di fatto non sono mai identiche a quelle delle famiglie fondate sul matrimonio, dato che i partner che hanno dato vita alle prime hanno pur volontariamente scelto di non sposarsi.
Ed è evidente che, come ha anche sottolineato la Corte costituzionale, si frustrerebbe tale libertà di scelta, se si volesse imporre loro autoritativamente lo stesso regolamento giuridico delle famiglie tradizionali. Tale argomento è ben fondato nel caso di conviventi di sesso diverso – ma non certo fino al punto di ritenere necessariamente del tutto irrilevante ogni e qualunque conseguenza economica, sociale e giuridica dell’unione di fatto e comunque non mai, come ha anche riconosciuto la stessa Corte, per quel che riguarda i diritti dei figli, che non hanno potuto scegliere pro prio nulla. Ma non lo è nel caso delle famiglie di fatto omosessuali, dato che i loro componenti, a differenza dei primi, non hanno potuto affatto liberamente scegliere, in Italia, se sposarsi, ne’ tantomeno hanno scelto il proprio orientamento sessuale, e quindi affettivo, che costituisce una «condizione personale» ascritta, sulla base della quale ogni discriminazione legislativa deve ritenersi espressamente vietata dall’art. 3 primo comma della Costituzione.
Una soddisfacente soluzione di questo aspetto del pro blema potrà aversi solo quando anche in Italia sarà consentito agli omosessuali di contrarre matrimonio (come può avvenire oggi in Olanda e in Belgio) o almeno di fare ricorso ad un istituto corrispondente che, magari senza assumere il nomen juris di matrimonio, e magari limitandosi a regolamentare soltanto i rapporti fra i partner (senza cioè estendervi l’applicabilità delle norme sulla filiazione), consenta però a due persone dello stesso sesso di scegliere di regolare i loro pro pri rapporti giuridici e patrimoniali ricorrendo alle stesse possibili alternative fra cui possono scegliere due partner di sesso diverso, senza alcuna discriminazione o differenziazione. Tali istituti sono ormai vigenti in quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale, e un progetto in tal senso (mirante a istituire il Patto Civile di Solidarietà – PACS) è stato presentato anche al Parlamento italiano dall’On. Grillini e altri.
© Sintesi Dialettica – riproduzione riservata


