Lo Stato laico, inteso come casa comune di tutti i cittadini (di qualsiasi razza, lingua, religione essi siano) riflette la tensione universale sottesa al giusnaturalismo ed esprime l’idea che vi sia una legge comune che unisce persone profondamente diverse e consente loro di collaborare per la ricerca del bene di tutta la comunità.

Lo Stato laico, inteso come casa comune di tutti i cittadini (di qualsiasi razza, lingua, religione essi siano) riflette la tensione universale sottesa al giusnaturalismo ed esprime l’idea che vi sia una legge comune che unisce persone profondamente diverse e consente loro di collaborare per la ricerca del bene di tutta la comunità.

I caratteri principali della laicità politica e giuridica europea sono due:

– la libertà religiosa individuale, vale a dire l’irrilevanza della professione religiosa sul godimento dei diritti civili e politici (ovvero l’uguaglianza civile e politica dei cittadini ed il divieto di discriminazioni);

– la distinzione tra Stato e Chiesa nei suoi due versanti di autonomia delle organizzazioni religiose ed assenza di interventi statali nella loro dottrina ed organizzazione interna da un lato e, dall’altro, di autonomia dello Stato da ogni forma di legittimazione religiosa del proprio potere, che trova il suo fondamento ultimo soltanto nella volontà dei cittadini

Da quanto si è detto emerge con sufficiente chiarezza che sarebbe illusorio pensare che lo Stato laico sia neutro (nel senso di sganciato da un retroterra di valori fondanti): già la nozione di laicità dello Stato è un prodotto culturale (cioè di una cultura specifica) e tanto più lo sono i suoi contenuti e le sue istituzioni, vale a dire il modo con cui questo Stato pensa e regola la famiglia, l’educazione, il lavoro e gli altri profili centrali della vita associata. Nessuno Stato, per quanto laico sia, può separarsi dal tessuto di valori su cui è fondata la società senza suicidarsi: un nucleo di principi condivisi, che affondano le proprie radici nella tradizione culturale di un popolo (anche se non sono condannati a restare entro quei confini), è indispensabile per la stabilità e lo sviluppo di ogni organizzazione sociale.

La laicità è quindi il prodotto di una particolare alchimia tra una storia, una filosofia politica ed un’etica personale. Essa si basa su un dosaggio tra diritti ed esigenze. Il principio laico è concepito come la garanzia dell’autonomia e della libertà di ciascuno di scegliere di essere se stesso, supponendo un atteggiamento intellettuale dinamico, opposto all’affermazione inerte della mera neutralità.

La laicità riguarda infatti l’identità nazionale, la coesione del corpo sociale, l’uguaglianza tra l’uomo e la donna, l’educazione e dunque dopo un secolo di azioni mirate e di trasformazioni della società, il principio laico è ben lontano dall’essere divenuto obsoleto, ma ha bisogno di essere chiarito e reso vivo in un contesto radicalmente differente.

Per affermare questa concezione propositiva è necessario rinnovare il tradizionale modello liberale della laicità, che mentre prospetta la separazione tra lo Stato e le chiese, tra la vita religiosa e la vita civile, ritenendo che «le differenze di religione, cultura, moralità debbano essere messe tra parentesi» perché in essa valgono universalmente le stesse leggi per tutti i soggetti, che vi partecipano in qualità di cittadini e non di appartenenti a particolari gruppi identitari, dall’altra traccia anche una netta linea di demarcazione tra la sfera politica e la sfera privata in cui «ciascuno è libero di perseguire i propri ideali e di praticare la propria cultura e religione» in organizzazioni comunitarie di sua scelta.

Per salvaguardare le libertà dei cittadini e nel contempo per tutelare l’autonomia e sovranità dello Stato dall’ingerenza delle istituzioni ecclesiastiche, è necessario prendere atto che oggi  le religioni giocano un ruolo significativo nel determinare i modi del comportamento individuale e collettivo e tendono ormai a uscire da quella sfera dell’esistenza privata in cui lo Stato moderno, in linea con la concezione liberale classica della laicità, le aveva confinate.

Queste, per citare José Casanova (Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica, Bologna, Il Mulino, 2000), si volgono alla «riconquista della sfera pubblica», reclamano con sempre maggior forza il riconoscimento del loro statuspubblico e rivendicano un crescente peso politico.

Per rispondere a tale sfida, è indispensabile elaborare una nuova forma di laicità, ripensata e arricchita rispetto alla versione liberale, che ne conservi l’idea portante – quella per cui la società politica deve garantire la libertà di tutti senza discriminare o privilegiare nessuno – ma che al tempo stesso prospetti un diverso modo di intendere lo spazio pubblico, capace di misurarsi con quel carattere pluriculturale e plurireligioso che segna in maniera ineludibile e irreversibile le società del nostro tempo.

Uno spazio pubblico che non è più “ cieco ” alle differenze, non le mette fittiziamente in parentesi, anzi le fa interagire, senza misconoscere le inevitabili tensioni che insorgono tra visioni opposte e senza rinunciare tuttavia a reperire punti di convergenza e momenti di intesa.

A una scena pubblica indistinta e vuota, si contrappone ora uno spazio affollato di presenze culturali e religiose, e il principio di laicità, in questo nuovo contesto, non si riduce alla non interferenza dello Stato nelle scelte individuali, ma diventa in positivo il «presidio del pluralismo» e la messa in atto di un metodo di democrazia agita che rende possibile, nelle attuali società complesse, «un confronto continuo e paritario tra tutti i soggetti che le compongono» così che la molteplicità delle voci non degeneri nel conflitto di tutti contro tutti, ma concorra invece a produrre deliberazioni comuni.

La Corte Costituzionale e la laicità.

Nell’ambito di queste coordinate si muove anche la riflessione della Corte Costituzionale secondo cui il principio di laicità caratterizza “ in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” . In tal modo la Corte rifiuta un’idea di laicità “neutralizzante che, negando la peculiarità e l’identità di ogni credo, persegua invece un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell’intimità della coscienza.

Al contrario il pluralismo confessionale “aperto” del progetto costituzionale si alimenta della convivenza di fedi diverse e alimenta a sua volta il carattere democratico dello Stato repubblicano, favorendo una concezione che promuove l’esercizio delle libertà e dei diritti umani in condizioni di eguaglianza, nel rispetto della pari dignità sociale.

Le indicazioni della Corte Costituzionale sul principio supremo di laicità dello Stato, sulla libertà religiosa come diritto inviolabile e sulle confessioni religiose, descrivono uno dei possibili modi di intendere la disciplina costituzionale del fenomeno religioso, e allo stesso tempo esse delineano un certo rapporto tra Stato e tutti coloro ai quali la Costituzione garantisce la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto.

In questo senso nella giurisprudenza costituzionale si possono cogliere i segni di un lento e continuo travaglio concettuale grazie alla quale la libertà religiosa ha assunto un valore caratterizzante la forma dello Stato come laico, garante del pluralismo culturale e religioso.

Un primo importante contributo per la valutazione del problema della laicità dello Stato come «principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano» è stato fornito dalla corte costituzionale, che, nella sent. n. 203 del 1989, ha affermato, come è noto, che i valori costituzionali in materia religiosa concorrono a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.

In particolare le disposizioni costituzionali degli artt. 2, 3, 7, 1º comma, 8, 19 e 20 della costituzione non v’è dubbio che rappresentino un essenziale punto di riferimento per chiunque ritenga di impegnarsi per la costruzione di una società democratica, laica, libera ed egualitaria.

Il principio di laicità – come detto – viene ad essere ricostruito a partire da tali disposizioni per la prima volta nella sentenza 12 aprile 1989 n. 203 inquadrandolo tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, i quali hanno “una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, [con la conseguenza] che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall’art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982)”.

Il principio di laicità, che emerge dalla lettura degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

In particolare, gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come portatori dei valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione.

Nel sancire questa tutela, che non travalica nell’ingerenza, la laicità dello Stato italiano viene quindi a definire “uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica”, (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) nella quale “hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

Ne deriva quale riflesso di questo principio (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente, dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell’eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), che “l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità” nei confronti di ogni fede, “senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)” (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).

In tale contesto, credenti e non credenti si trovano “esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione” (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334).

Ciò in quanto “valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori” tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero “in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato” (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).

Interessante appare, a questo punto, il confronto tra la sentenza della Corte Costituzionale che ha risolto la questione dell’ insegnamento della religione cattolica e il problema di scottante attualità dell’esposizione del crocefisso.

La Corte ha stabilito, nella sentenza del 1989, che la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l’insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s’inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l’acquisizione dei principi del cattolicesimo al “patrimonio storico del popolo italiano”.

Il genus (“valore della cultura religiosa”) e la species (“principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano”) concorrono a descrivere l’ attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini.

Vengono posti però limiti precisi stabilendo che l’insegnamento della religione cattolica debba essere impartito “nel quadro delle finalità della scuola” (art. 9 co. 1), vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche, mentre la seconda proposizione dell’art. 9, numero 2, della legge n. 121 del 1985 (“Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”) richiama, in tema di insegnamento della religione cattolica, il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, che trovano tutela nella Costituzione della Repubblica rispettivamente agli artt. 19 e 30.

In tal modo si esprime la logica strumentale propria dello Stato-comunità che accoglie e garantisce l’autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica : infatti per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo, mentre solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo.

Conseguentemente per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non obbligo.

La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio – ha sancito la Corte – verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione.

Diversamente da quanto avviene per l’insegnamento della religione, che liberamente gli studenti ed i loro genitori possono o meno accogliere – e solo così il principio di laicità dello Stato è osservato (Corte costituzionale 203/89 e 14 gennaio 1991, n. 13) – la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti.

Infatti la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che,  secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione, ciò che può semmai giustificare nelle singole scuole, secondo specifiche valutazioni, il rispetto di tradizioni religiose – come quelle legate al Natale o alla Pasqua – ma non la generalizzata presenza del crocifisso.

V’ è dunque da dubitare che siano compatibili con le precedenti enunciazioni le norme dell’ordinamento generale le quali prescrivono l’esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle aule scolastiche, (così come lo sarebbe ogni altra disposizione che stabilisse la presenza di simboli di altre fedi): ciò non pare pienamente conciliabile con la posizione di  equidistanza ed imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più che la previsione si riferisce agli spazi destinati all’istruzione pubblica, cui tutti possono accedere – ed anzi debbono, per ricevere l’istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.) – e che lo Stato assume tra i suoi compiti fondamentali, garantendo la libertà d’insegnamento (art. 33 Cost.).

Le analogie con l’annosa vicenda della punizione della bestemmia ex art. 724 c.p. sono anch’esse significative [18] : la norma autorevolmente ritenuta mirata alla protezione non del sentimento religioso ma dei costumi, riportava infatti nel testo la dizione “religione dello Stato”, il che, anche in conseguenza dei principi costituzionali di libertà e di uguaglianza dei cittadini e di laicità dello Stato, ha comportato che il reato di bestemmia venisse sottoposto a una riconsiderazione, i cui snodi fondamentali sono tracciati in altrettante pronunce della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 79/1958; n. 14/1973; n. 925/1988).

Il punto d’arrivo di tale analisi è rappresentato dalla sentenza n. 440/1995, nella quale la  norma impugnata viene divisa in due parti, di cui una parte è stata sottratta alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell’ambito – beninteso – del concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma, della Costituzione).

Mentre l’altra parte della norma dell’art. 724 considerando la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica, implicava conseguentemente la violazione del principio di uguaglianza.

Per questa parte, a causa del divieto di decisioni additive in materia penale, la Corte costituzionale ha disposto l’annullamento della norma incostituzionale per difetto di generalità e l’estensione della stessa alle fedi religiose escluse.

La scelta di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, in quanto, in tal modo, si garantisce la tutela, non discriminatoria, di un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.

La Corte Costituzionale ha dunque ribadito, anche nella sua giurisprudenza su questo tema, il  principio di laicità come fondante “in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in eguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte Cost. n.508/2000).

La Corte rifiuta infatti un’idea di laicità “neutralizzante” che, negando le peculiarità e l’identità di ogni credo, persegue invece un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell’intimità della coscienza.

Si afferma invece una laicità inclusiva perché il pluralismo confessionale aperto del progetto costituzionale [20] si alimenta della convivenza di fedi diverse e alimenta a sua volta il carattere democratico dello Stato repubblicano, che rifiuta una laicità improntata al sistematico ricorso allo strumento giuridico del divieto e ne favorisce una concezione che promuove l’esercizio delle libertà e dei diritti umani in condizioni di eguaglianza e nel rispetto della pari dignità sociale.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 329/1997), in linea con i principi sopra affermati, ha dunque superato l’affermazione di una presunta speciale preminenza della religione cattolica rispetto alle altre religioni che giustificava una tutela penale della prima, rafforzata rispetto a quella offerta alle seconde, ritenendo che da ciò non derivasse alcun limite al libero esercizio dei culti o alla condizione giuridica dei credenti e che tale privilegio discendesse dal fatto che la religione cattolica è, per antica e ininterrotta tradizione, quella professata dalla “quasi totalità” dei cittadini (sentenza n. 125 del 1957 e le sentenze n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973).

Tale criterio, quale giustificazione di discipline differenziate in ordine alla protezione penale del sentimento religioso, è stato abbandonato dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza n. 925/1988, in tema di reato di bestemmia, in quanto si è affermato che “il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, “sola religione dello Stato”, e gli altri culti “ammessi”, sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984″ rende “ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si” basi “soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose”.

Da ultimo, nella già ricordata sentenza n. 440 del 1995, si è precisato che “l’abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”.

In tal modo, la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, ha abbracciato allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni.

Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, infatti, avrebbe inciso sulla pari dignità della persona e si sarebbe posta in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni dalla Corte (sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990 e n. 195 del 1993): principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha reso infine improprio il riferimento, quale ulteriore criterio giustificativo della differenziazione che era operata dalla legge, alla presumibile “maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese” alla religione cattolica, criterio talora utilizzato in passato congiuntamente a quello quantitativo (sentenze n. 79 del 1958, n. 39 del 1965 e n. 14 del 1973).

La Corte infatti ha ritenuto che il richiamo alla c.d. coscienza sociale, se poteva valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, era viceversa in contrasto con la Costituzione, nell’art. 3, primo comma, laddove stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione.

Da tale divieto si evince che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile : infatti ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all’esistenza di reazioni sociali differenziate.

Un ulteriore riflesso del caleidoscopico principio di laicità si rinviene nella sentenza del 5 maggio 1995 n. 149, nella quale la Corte Costituzionale ha affrontato la questione relativa alla legittimità del previdente art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedeva che il giudice istruttore “ammonisce il testimone sulla importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento” e gli legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”, anziché disporre, come nell’art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice istruttore “lo invita a rendere la seguente dichiarazione: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”; nonché nella parte in cui lo stesso art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, prevedeva che “il testimone presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.

Il parallelo tra la formula del giuramento, imposta al testimone per svolgere il suo ruolo all’interno del processo, e l’esposizione del crocefisso nei luoghi pubblici (scuole, ospedali, uffici pubblici…) aperti alla generalità dei cittadini appare rilevante nell’esame dell’articolazione e dell’interpretazione, che è stata opera dalla Corte Costituzionale del principio di laicità, soprattutto se si ritiene che il crocifisso non sia un simbolo passivo, ma produca l’effetto di un appello alla coscienza di ognuno e comunichi, quindi, una identificazione dello Stato con quel simbolo : nel senso anzitutto di un’ unità tra insegnamento scolastico e contenuti di fede, tra fides e ratio… e poi di un’unità più profonda tra società italiana (ed europea) e religione cristiana.

Questa identificazione, poi, in una società multiculturale e multireligiosa, non può che condurre all’idea che le altre religioni, pur in principio egualmente libere, a scuola e negli uffici pubblici sono soltanto da tollerare e comunque non contano nel processo formativo.

La Corte Costituzionale ha analizzato la questione del giuramento, sottolineando la preminente rilevanza che veniva ad assumere la libertà di coscienza dell’individuo, “poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima”.

Ciò significa che, se pure a seguito di un prudente bilanciamento operato del legislatore tra contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, in modo da non arrecare pregiudizio al buon  andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale, la libertà di coscienza – specie se correlata all’espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) – dev’essere protetta in misura proporzionata “alla priorità assoluta e al carattere fondante” ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana (sentenza n. 467/1991, nonché n. 422/1993).

La Corte, già con la sentenza n. 117/1979, aveva riconosciuto che l’imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l’assunzione di responsabilità davanti a Dio poteva provocare nei non credenti “turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni”, così da rappresentare un ingiustificato ostacolo alla piena garanzia del valore costituzionale della libertà di coscienza.

In conseguenza della decisione ora ricordata e dell’addizione dell’inciso “se credente” da essa operata in riferimento al giuramento di fronte a Dio, la formula del giuramento del testimone nel processo civile aveva assunto un duplice e distinto significato: per i credenti il giuramento aveva una valenza sia religiosa che morale, con conseguente assunzione di responsabilità tanto avanti a Dio quanto avanti agli uomini; per i non credenti lo stesso giuramento assumeva una valore esclusivamente morale, comportante un’assunzione di responsabilità soltanto verso gli uomini.

Successivamente il legislatore, adottando il nuovo codice di procedura penale, era intervenuto sul problema escludendo l’opzione, pur non incompatibile con i principii costituzionali, implicante la predeterminazione legislativa di formule di “impegno” o di “promessa” accanto a quella di “giuramento” al fine di lasciare alla libertà dei singoli testimoni la scelta dell’una o dell’altra formula in armonia con le proprie convinzioni morali o religiose.

Cosicché si era determinata un’asimmetria nell’ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile, manifestando un’irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell’uomo, la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno, omogenea nei vari ambiti in cui si esplica.

La Corte, quindi, riconoscendo che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresentava un’attuazione, fra quelle possibili, del “principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica”, principio che “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (sentenza n. 203/1989; nn. 195/1993 e 259/1990) ha modificato l’art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., formulandolo nel seguente modo: “Il giudice istruttore avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

Nello stesso solco si è posta la sentenza 8 ottobre 1996 n. 334, nella quale si è affrontata la questione di legittimità costituzionale inerente la previgente formula del “giuramento decisorio” di cui all’art. 238 cod. proc. civ., che pur non potendosi dire propriamente imposto dalla legge – in quanto la parte cui è “deferito” può rifiutarsi di prestarlo ovvero può “riferirlo” alla controparte – è pur sempre l’oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si trova sottoposta, con conseguenze negative: infatti se si rifiuta di prestarlo, soccombe rispetto alla domanda (o al punto di fatto) in relazione alla quale il giuramento è stato ammesso, se, invece, lo riferisce all’altra parte, rinuncia alla possibilità di affermare nel processo la verità attraverso un proprio atto capace di formare prova legale assoluta.

Per questo motivo, la libertà di coscienza in materia di religione risultava violata da norme prescrittive imposte dallo Stato alla generalità dei cittadini, poiché si eludeva la distinzione, imposta dal principio di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l’ ordine delle questioni civili e l’ ordine di quelle religiose : infatti il primo comma dell’art. 238 cod. proc. civ. stabiliva che un organo dello Stato, il giudice, doveva provvedere ad “ammonire” il giurante sulla “importanza religiosa” del giuramento e il secondo comma del medesimo articolo prevedeva che la parte doveva esprimere la propria consapevolezza circa la responsabilità che col giuramento assumeva “davanti a Dio”.

Si delineava così un’inammissibile commistione tra un’obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito, imposti entrambi per un fine probatorio proprio dell’ordinamento processuale dello Stato laico.

La libertà di professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti soltanto “libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di persone che non siano della confessione alla quale l’atto di culto, per così dire, appartiene”, ma esclude, in generale, ogni imposizione da parte dell’ordinamento giuridico statale “perfino quando l’atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un “ordine” che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione” (sentenza n. 85 del 1963).

Qualunque atto di significato religioso, fosse pure il più doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue istituzioni, rappresenta sempre per lo Stato esercizio della libertà dei propri cittadini: manifestazione di libertà che, come tale, non può essere oggetto di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall’ irrilevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza religiosa individuale.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano dunque i contenuti.

Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione.

Interessante, ai nostri fini, è la soluzione adottata dalla Corte, la quale ritiene che occorra eliminare dalla formula prevista dall’impugnato articolo 238 cod. proc. civ. quanto attribuisce al giuramento della parte un necessario significato religioso, senza che ciò però equivalga a “secolarizzarne” il significato.

Un’eventuale statuizione in questo senso, infatti, entrerebbe in conflitto con la coscienza dei credenti, rispetto ai quali il valore religioso del giuramento non può essere escluso : cosicché per conformarsi ai principi della Costituzione, operando nell’ambito di un ordinamento pluralista che riconosce la diversità delle posizioni di coscienza, non si deve fissare il quadro dei valori di riferimento e quindi nè attribuire nè escludere connotazioni religiose al giuramento ch’esso chiama a prestare.

Posto che la determinazione del contenuto di valore che il giuramento implica deve essere lasciata a quanto avvertito dalla coscienza di ognuno, la dichiarazione d’incostituzionalità del riferimento alla responsabilità che si assume davanti a Dio è stata estesa anche al riferimento alla responsabilità davanti agli uomini, perché, altrimenti, con la dichiarazione d’incostituzionalità dei soli riferimenti alla divinità si sarebbe sancita una sorta di religione dell’umanità, ma anche perché, mantenendosi il riferimento a un solo contenuto di valore, implicitamente si sarebbero esclusi tutti gli altri, con violazione della libertà di coscienza dei credenti, per i quali il giuramento, del tutto legittimamente, ha un significato religioso.

La similitudine tra quest’ ultima sentenza e la vessata questione dell’affissione del crocefisso si chiarisce con l’ osservazione per cui l’ incostituzionalità dell’ obbligo di affissione, che discende direttamente dalla laicità dello Stato…, non si traduce nel suo contrario, e cioè nel divieto di esposizione e nel conseguente obbligo di rimozione .

Infatti la laicità affermata dal nostro giudice costituzionale …comporterebbe altresì l’ incostituzionalità di un’ eventuale legge che imponesse un divieto di esposizione, così come sarebbe illegittimo un provvedimento che disponesse l’obbligo di rimozione del crocefisso : ci troveremmo infatti di fronte ad uno Stato che assume una concezione di laicità anti-religiosa, che non appartiene allo spirito ed al dettato della nostra Costituzione.

Alla luce di queste considerazioni appare significativa la recente ordinanza n. 389/2004 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, delle norme che dispongono l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche : infatti, al di là della criticabile interpretazione data dalla Corte, l’astensione di quest’ ultima dal pronunciarsi sul merito della questione ha consentito che si sviluppasse un ampio dibattito nel corso del quale sono emerse soluzioni soluzioni mediatorie, come quella di investire ciascun istituto scolastico della scelta di esporre o meno il simbolo religioso nelle aule.

L’idea, che gode del sostegno di parte della dottrina, appare un ragionevole compromesso che potrebbe salvaguardare l’eguale libertà garantita dalla Costituzione, superando il contrasto tra l’esposizione dell’effige religiosa con il diritto alla libertà (di formazione della) coscienza individuale.

Conclusioni.

Il principio di laicità – nell’elaborazione della Corte Costituzionale – si impone come pietra angolare del patto repubblicano permettendo ad ogni cittadino di riconoscersi nella Repubblica e sottraendo il potere politico all’influenza dominante di ogni opzione spirituale o religiosa, perché sia possibile la convivenza.     

In questo senso agli individui che entrano nella sfera pubblica non si richiede più di mettere da parte le proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose, ma al contrario di esplicitarle e di confrontarle con quelle degli altri. L’unica regola , appunto laica, da rispettare è quella di non pretendere di imporre le proprie credenze a tutti e di veder tradotte in leggi universali le proprie posizioni particolari, rivendicando condizioni di privilegio e «colonizzando» l’ambito pubblico, che per definizione è lo spazio che tutti hanno in comune e che nessuno può possedere in proprio. Questo significa fare della sfera pubblica sia il luogo di discussione in cui ogni identità si rapporta all’alterità, sia il punto di congiungimento tra la collocazione comunitaria degli individui e la loro identità di cittadini, la prima inevitabilmente parziale e circoscritta, e l’altra contrassegnata da quella comune cultura pubblica che fa tutt’uno con l’adesione alle regole pattuite della vita associata.

Tale conciliazione nell’ambito della sfera pubblica quindi non richiede di ricercare principi estranei alla nostra tradizione costituzionale, anche perchè ciascun ordinamento reinterpreta i «valori di laicità» all’interno della propria tradizione ed in sintonia con gli sviluppi e le trasformazioni dei propri assetti giuridici fondamentali, né comporta una reinvenzione degli stessi, ma semplicemente necessita di una loro costante e tenace applicazione in linea con gli orientamenti della nostra Corte Costituzionale.


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