Sin dall’insediamento della commissione dei 75, era il 30 luglio del 1946, apparve chiaro che uno dei nodi da sciogliere per i Costituenti era rappresentato dal rapporto tra lo stato che ci si accingeva a far nascere e quello che colla fine del fascismo era naufragato sulle macerie della guerra.

Sin dall’insediamento della commissione dei 75, era il 30 luglio del 1946, apparve chiaro che uno dei nodi da sciogliere per i Costituenti era rappresentato dal rapporto tra lo stato che ci si accingeva a far nascere e quello che colla fine del fascismo era naufragato sulle macerie della guerra.

Il dibattito in materia era fortemente avvertito e ogni partito, pur nella diversità delle prospettive, si poneva la questione dei principi, che avrebbero dovuto innervare la nuova carta costituzionale.

Palmiro Togliatti sottolineava che “la Costituzione”  dovesse “essere collegata con qualcosa di storicamente definito rispetto al momento in cui nasceva”, di qui la necessità di una dichiarazione di principio, per affermare “la negazione del regime fascista e la riaffermazione della riconquista della libertà dei cittadini”. Con lui concordava Giuseppe Dossetti.

Fu in questa temperie che cominciò a parlarsi della possibilità di un preambolo, in cui fosse scolpita la dichiarazione dei principi.

A proporre l’idea fu l’onorevole Cevolotto, convinto che essi andassero affidati ad una dichiarazione d’ordine generale, piuttosto che positivizzati in una o più norme, onde risultasse chiaro il carattere generale che si intendeva dare al costituendo ordinamento.

Ad occuparsi della questione fu chiamata la prima sottocommissione, presieduta da Tupini, che affrontò l’argomento nel corso delle sue  sedute iniziali, tra il 9 e l’11 settembre del 1946.

Di essa facevano parte le migliori intelligenze delle forze rappresentate, segno evidente di quanto la questione dei principi fosse avvertita da tutti gli schieramenti.

La Pira, Dossetti, Marchesi, Togliatti, Basso, Cevolotto: bastano questi nomi a rendere ragione dell’altissimo profilo umano e culturale che informò quelle riunioni come  bastano i resoconti sommari delle sedute, a rendere ragione dell’altezza del dibattito che si tenne in quel settembre romano di sessant’anni fa.

Alla fine, la proposta Cevolotto non fu accolta e invece di un preambolo, di una dichiarazione solenne  o, per dirla con Giorgio La Pira, di  “una dichiarazione dei diritti dell’uomo”, si scelse di affidare le linee guida dello stato nascente ai primi articoli del dettato costituzionale.

Non si vuole in queste righe ripercorrere lo svolgimento di una discussione, tra le più importanti della Costituente. Né si vuole entrare nel merito della scelta finale.

Ci si propone, infatti, di azzardare qualche riflessione in ordine alla natura dei preambolicostituzionali e alla loro funzione, argomenti questi, che non mancano di dividere la dottrina e che finiscono per turbare spesso i legislatori impegnati in un momento costituente.

Ove ad essi si neghi valore giuridico, sorgono, a ben guardare, insormontabili problemi di ordine logico, prima ancora che esegetico.

Come può ad esempio giustificarsi la conclusione del “Grundgesetz” di Bonn del ’49, che testualmente recita: La presente legge fondamentale è perciò valida per l’intero popolo tedesco?

Che senso avrebbe scrivere un preambolo del tenore di quello della costituzione spagnola, che anticipa in sintesi la linea di sviluppo dell’intero documento: la struttura dello Stato sociale di diritto?

E come giustificare, infine, il grandioso preambolo della legge fondamentale della confederazione elvetica: un vero e proprio cammeo di poesia? Per la sua scrittura del resto ci si è affidati a un poeta.

Negare la natura giuridica ai preamboli , che precedono molti testi costituzionali, può rispondere ad un’esigenza di comodità, ma rischia di svuotarli di quella funzione che ad essi è stata riconosciuta sin dall’origine e che ha determinato il loro inserimento ad apertura del testo.

Vien da chiedersi altrimenti perché li si è usati. Solo per esigenza ornamentale o per sfoggio barocco?

Negando ad essi natura giuridica, è difficile pervenire a conclusioni diverse, ché pure quelle mediate, condite di divagazioni e riflessioni, ad attenta lettura, non approdano ad altro.

Per ricostruirne la natura, va, a nostro avviso, abbandonato l’angolo d’ osservazione, privilegiato dal giurista, che è quello del diritto positivo, per elevarsi ad una visione più ampia, nella consapevolezza che nel diritto e in quello costituzionale particolarmente, si riflette spesso, a seguire la lezione di Peter Haberle, l’intera cultura di un popolo.

Si provi a guardare un quadro di Giorgione in prospettiva esclusivamente tecnica, senza tener presente l’immaginario in cui il pittore si è formato o le letture di cui s’è nutrito. Si capirà ben poco dei tre filosofi o della tempesta: anzi, non si potrà andar oltre un giudizio di alta qualità pittorica, che, nel caso del veneto, anche il profano darebbe.

Come si può guardare il Giudizio Universale di Michelangelo senza conoscere l’opera di Dante?  E gli esempi, a scomodare i latini, ad infinitum decurrunt.

Sarebbe bene quindi che anche i giuristi raccogliessero la sfida, elevandosi in una visuale più ampia di quello che può offrire l’hortus conclusus del diritto positivo. Lungi dal correre il rischio di cadere nel genericismo, potrebbero approdare ad acquisizioni  altrimenti irraggiungibili.

Ove poi si accolga la ricostruzione haberliana della costituzione come scienza della cultura, l’atteggiamento di ricerca, in ambito costituzionale, non può essere diverso.

Allora, infatti, non sarà più scientificamente scorretto, ricercare la natura dei preambolicostituzionali, partendo dalla funzione letteraria che tutti i preamboli hanno: quella di guidare il lettore ad una lettura il più possibile fedele dell’opera, secondo linee di guida che l’autore stesso dà.

Il preambolo è infatti una premessa e, come ogni premessa, non è preposto all’opera se non per un’irrinunciabile esigenza: che l’opera sia compresa per ciò che essa è, senza possibilità di diversa lettura, che per quanto bella e suggestiva possa apparire, tuttavia non è quella dell’autore, o, per dirla con linguaggio giuridico, è altra dallo spirito del legislatore.

Va da sé, allora, che i preamboli giuridici mirino anzitutto ad eliminare il rischio di letture restrittive o di comodo, dando, in ultima istanza, una maggiore garanzia di rigidità ad un dettato, che non solo precedono, ma che contribuiscono a comprendere. In questa luce, quindi, ai preamboli non può non riconoscersi natura giuridica né immediata efficacia. Una natura ed un’efficacia, tuttavia, diverse da quelle che hanno le norme dei testi cui accedono  e di cui sono parte integrante.

E’ chiaro, infatti, i preamboli non sono che dichiarazioni di principi, brevi sì, ma pur sempre dichiarazioni di principi. Quanto alla loro funzione, dovrebbe essere evidente che, oltre ad una esegetica di natura suppletiva: in quanto dichiarazioni di principio che soccorrono in caso di lacune, ne hanno una fondamentale ed irrinunciabile: quella di guidare l’esegesi, di proteggerla da depravazioni o letture di comodo, che sempre possono avvenire e, non ultima, di facilitare la familiarità dei cittadini con un testo che per essi è e da essi deve essere considerato fondamentale. Di qui, a scomodare ancora Peter Haberle, l’uso di un linguaggio che pare mutuato dal sermone della domenica o delle grandi occasioni.

Accogliendo una ricostruzione che di recente è stata fatta dei principi come “parenti delle norme in senso stretto”, secondo l’icastica definizione di Antonio D’Atena, si può facilmente cogliere quale importanza abbiano in sede non solo di interpretazione, ma anche di applicazione delle norme.

In Italia, ad esempio, dove al giudice è fatto divieto di non risolvere una controversia, adducendo la mancanza di una norma ad hoc, dovendo egli in ultima istanza colmare le possibili lacune con i principi dell’ordinamento giuridico, ove ci fosse un preambolo costituzionale, egli non potrebbe prescinderne.

Potrà obiettarsi al riguardo che, in una società laica, poco o nulla valgono i richiami alla divinità, ma  a questa, che potrebbe sembrare un’ insormontabile eccezione, non è poi così difficile rispondere.

Anzitutto, ma sarebbe una semplificazione eccessiva, potrebbe dirsi che come ogni legge, anche quella suprema è opera di un procedimento che vede una maggioranza , seppur diversa, impegnata nelle varie fasi e, siccome i voti nelle moderne liberal-democrazie si contano e non si pesano, l’atto che ha avuto il placet della maggioranza, si impone anche alla minoranza, il cui credo, se diverso, è tuttavia ampiamente garantito dalle varie norme in cui si scolpisce la libertà di fede.

In secundis, l’invocazione alla divinità, non partecipa della natura giuridica, appartenendo ad una fase descrittiva, che precede immediatamente il momento prescrittivo, ma che da esso si distingue.

Dall’ innegabile natura giuridica, che trascende le norme in senso stretto – essendo essi, come già un sessantennio fa rilevava il Betti, caratterizzati rispetto alle prime da un’eccedenza di contenuto deontologico – sono i principi, scolpiti seppur sommariamente nel preambolo, ma il cui tratto giuridico è arduo da negarsi.

Letti in questa luce, in quella di brevi ma dense dichiarazioni di principi, i preambolisaranno una fonte preziosa per il giurista, un ausilio imprescindibile nell’esegesi dei testi, mentre in sede di applicazione, rappresenteranno un punto fermo per il giudice, che quando dovrà richiamarsi a quei principi, che informano l’ordinamento intero, troverà nel preambolo il terreno da cui prendere le mosse, nel suo sforzo ricostruttivo.

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Foto: Prima seduta dell’Assemblea costituente ed elezione dei membri dell’Ufficio di Presidenza provvisorio, 25 giugno 1946 – Wikimedia Commons

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