L’aspirazione al governo di legislatura è un dato ricorrente del costituzionalismo italiano degli anni novanta: essa costituisce una reazione alla cronica instabilità degli Esecutivi che aveva caratterizzato la storia italiana già in epoca monarchica e che si era rivelata un dato costante della storia costituzionale del secondo dopoguerra.

L’aspirazione al governo di legislatura è un dato ricorrente del costituzionalismo italiano degli anni novanta: essa costituisce una reazione alla cronica instabilità degli Esecutivi che aveva caratterizzato la storia italiana già in epoca monarchica e che si era rivelata un dato costante della storia costituzionale del secondo dopoguerra. (1) 

Ed è nella realizzazione di questa esigenza, su cui si modella la riforma, che si coglie la principale contraddizione dell’ispirazione di fondo della legge costituzionale contenente “Modifiche alla Parte II della Costituzione” : infatti, nel tentativo di razionalizzare al massimo il rapporto Governo-Parlamento, imbrigliando i possibili comportamenti di frazioni dell’Assemblea parlamentare in fitte maglie di norme costituzionali casistiche, si sposta il problema della governabilità in una sede impropria – quella delle regole costituzionali formali sul rapporto fra Governo e Parlamento – mentre la vera questione è quella di una riforma del sistema dei partiti e delle coalizioni e delle relative regole, che crei, al loro interno, per via soprattutto di forme di autoregolamentazione, norme sulla selezione dei leader e sulla loro sostituzione. 

Il testo della riforma costituzionale, spingendo oltre ogni ragionevole limite la misura della razionalizzazione del regime parlamentare, scarica quindi sulla Costituzione una overdose di problemi alcuni dei quali dovrebbero trovare soluzione politica e non costituzionale (2).

La riforma, per gli aspetti relativi alla forma di governo, muove dall’idea che l’attuale ordinamento costituzionale fosse troppo calibrato su un sistema proporzionale e dunque foriero di forme perniciose di confusione nei rapporti tra maggioranza e opposizione, con conseguente appannamento del regime delle responsabilità politiche, volendosi, altresì, introdurre una più netta distinzione non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra i ruoli rispettivi di Governo e Parlamento.

Ma, soprattutto, è indicativa in questo senso la tendenza ad una reinterpretazione in chiave populista del fondamentale principio della rappresentanza politica, con completo sovvertimento dei diversi gradi di legittimazione che l’applicazione di tale principio determina: esso deve servire innanzitutto, se non esclusivamente, a legittimare il leader della maggioranza che esce vincitrice dalla consultazione elettorale (3). 

Non solo, ma che deve servire a dotarlo di una legittimazione così forte che si pretende faccia agio su tutto: sul Parlamento (o se si vuole sulla sua stessa maggioranza parlamentare), come dimostrano le proposte di affidare al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento anticipato, sul sistema di garanzie e contrappesi predisposti dalla Costituzione vigente, come dimostrano le proposte tese ad abbassare i quorum parlamentari per decisioni di grande rilevanza, a circoscrivere i poteri del Capo dello Stato, a snaturare il ruolo di soggetto necessariamente imparziale della Corte, giocando su una modifica della sua composizione che assegni, indirettamente, ad una parte dei suoi membri il compito di tutelare alcuni interessi, ossia quelli regionali, piuttosto che altri, quelli generali dell’intero sistema, a prevalere sullo stesso regime delle responsabilità penali.

La fase cui siamo giunti oggi mi pare caratterizzata, dunque, da una contraddizione di fondo, rappresentata dal permanere di alcuni problemi irrisolti che richiederebbero alcune riforme costituzionali parziali, a cui si risponde con una deriva nella direzione di una funzione di iper legittimazione della maggioranza di governo e, più in particolare del suo leader (4).

Le disposizioni, che delineano il “Silvierato”, secondo la caustica definizione del Prof. Giovanni Sartori (5) , sono poche ma estremamente incisive sulla struttura costituzionale. 

La prima modifica è rappresentata dalla elezione del Primo Ministro mediante collegamento a singoli candidati al Parlamento o con una o più liste, nel quadro di un sistema elettorale che in ogni caso deve favorire il formarsi di una solida maggioranza collegata al Primo Ministro (in sostanza un’elezione diretta), che vincola il potere formale di nomina da parte del Capo dello Stato ai risultati elettorali (6).

La seconda riguarda la scomparsa della fiducia preventiva: il Primo Ministro si presenta alle Camere, espone il programma di Governo, comunica i nomi dei Ministri, dopodichè solo la Camera esprime un voto sul programma (il Senato è escluso dal circuito fiduciario, in ragione della sua nuova configurazione di Senato federale). 

Il terzo elemento, invece, comporta l’attribuzione al Primo Ministro del potere di nominare direttamente e altrettanto direttamente revocare i Ministri, senza più proporne la nomina al Capo dello Stato e senza obbligo di passaggio parlamentare (7). 

Il quarto elemento attiene l’attribuzione sempre al Primo Ministro del potere di determinare ( non più dirigere) la politica generale del Governo. 

Il quinto elemento determina all’attribuzione al Primo Ministro (senza coinvolgimento del Consiglio dei Ministri) del potere di porre la questione di fiducia con due uniche eccezioni: le leggi costituzionali e di revisione costituzionale (disposizione questa che sancisce definitivamente il passaggio dell’iniziativa in tema di revisione della Costituzione dal Parlamento al Governo), mentre scompare la disposizione contenuta nell’attuale art. 94, secondo la quale il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni (segno inequivocabile della inutilità di una simile norma a fronte della dilatazione del potere di porre la questione di fiducia). 

Infine, si riforma la disciplina del potere di scioglimento anticipato della Camera, che formalmente rimane intestato al Presidente della Repubblica, ma che di sostanzialmente diviene un potere del Presidente del Consiglio, Si prevede, infatti, che esso possa essere esercitato nelle seguenti ipotesi:

  1. su richiesta del Primo Ministro che se ne assume la responsabilità; 
  2. in caso di dimissioni del Primo Ministro;
  3. in caso di morte o impedimento permanente accertato del Primo Ministro; 
  4. in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento; 
  5. in caso di voto contrario alla mozione di sfiducia, che veda il concorso dei voti determinanti dell’opposizione 

Unico correttivo che può impedire lo scioglimento della Camera è rappresentato da una singolare applicazione dell’istituto della sfiducia costruttiva: approvazione da parte della maggioranza uscita dalle elezioni, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti l’assemblea, di una mozione che indichi la volontà di proseguire nell’attuazione del programma di governo sotto la guida di un nuovo Primo Ministro, il cui nome deve essere anch’esso indicato nella detta mozione (8). 

Gli elementi descritti vengono a delineare un quadro complessivo, di cui bisogna curare soprattutto i dettagli.

Un dettaglio di rilievo è che ai fini del collegamento elettorale per l’elezione del Primo ministro non si richiede l’adesione ad un qualsiasi programma, cosicché la coalizione di governo potrebbe assumere il carattere di una mera aggregazione per l’esercizio del potere. 

Ciò rientra nella logica del sistema che ha caratterizzato, infatti, l’ultimo decennio, in cui, pur di conquistare la maggioranza, le due coalizioni  hanno accolto qualsiasi gruppo che si dichiarasse disponibile, anche  gruppi ideologicamente distanti o addirittura privi di qualsiasi ideologia.

Ma, mentre da un lato, con evidente schizofrenia, il legislatore ha previsto invece nell’attuale legge elettorale la necessaria adesione ad un programma che deve essere presentato al momento del deposito delle liste elettorali, dall’altro nella riforma, il programma viene depotenziato, negandogli ogni funzione di indirizzo sulla politica del governo : ed infatti, conseguita l’elezione, il Primo ministro designato dalla coalizione che ha conseguito la maggioranza, provvede a formulare autonomamente il programma e lo presenta al voto della sola Camera per ottenerne l’approvazione (9).

Procedendo all’esame degli organi costituzionali e delle loro competenze si constata come al Senato siano assegnate funzioni legislative limitate, che esercita collettivamente con la Camera in pochi casi. 

Al Senato è attribuita la decisione finale per l’approvazione dei principi fondamentali relativi alle materie di competenza legislativa regionale concorrente, ma se il Primo ministro cala il suo asso e dichiara, previa verifica del Presidente della Repubblica, che una proposta è essenziale per l’attuazione del programma, il Senato o si piega o deve accettare che la decisione conforme alla proposta sia presa in modo finale dalla Camera (art. 70, nuovo testo) (10).

Il Primo ministro ha dunque il potere di spogliare il Senato delle sue competenze, comprese alcune di quelle da considerasi più rilevanti e incisive nell’esercizio della funzione legislativa e di controllo.

La Camera dei deputati, apparentemente ha poteri maggiori del Senato : approva il programma iniziale del Governo ed è l’unica a disporre del voto di fiducia (11). 

Nell’esercizio del potere legislativo la sua partecipazione è preminente, ma, pur con l’impiego di una tecnica che è diversa da quella adoperata per il Senato, il Primo ministro può di fatto spogliarla della sua competenza legislativa. 

Se, infatti, il Primo ministro pone la questione di fiducia su una proposta, la Camera è tenuta ad approvarla. Se il voto è contrario, il Primo ministro si dimette (art. 94) e ne consegue automaticamente lo scioglimento della Camera secondo il noto brocardo simul stabunt simul cadent (art. 88).

Il Governo inoltre può chiedere alla Camera di approvare un suo progetto entro tempi certi, limitandosi a votare i singoli articoli ed il testo finale, omettendo la discussione (art. 72) ed inoltre  predisporre esso stesso i progetti di decreti legislativi di cui intenda avvalersi (art. 76).


A fronte a questo abnorme rafforzamento del potere esecutivo, vi è un’attenuazione delle garanzie costituzionali e di quelle stabilite a tutela dell’opposizione che non possono essere viste separatamente dalle proposte che riguardano la forma di governo :  infatti nelle odierne democrazie pluralistiche la garanzia degli equilibri tra gli organi costituzionali è centrale e strettamente intrecciata a quella degli equilibri tra maggioranza ed opposizione (12). 

In questo senso appare del tutto insufficiente la disposizione (art. 64 c. 4) sullo statuto dell’ opposizione, che rinvia al regolamento della Camera la disciplina della riserva di tempi alle proposte dell’opposizione, dei poteri del capo dell’opposizione e dell’attribuzione della presidenza di commissioni di garanzia, e non prevede strumenti ben più incisivi, come il diritto di una minoranza qualificata di determinare l’attivazione di una commissione di inchiesta o di ricorrere alla Corte costituzionale. D’altra parte rimangono fermi i quorum speciali stabiliti alla luce di un sistema elettorale proporzionale, che possono consentire ad una maggioranza minoritaria tra gli elettori ed anche tra i votanti di eleggere i titolari di organi di garanzia e di modificare a proprio piacimento la Costituzione ed il regolamento della Camera.

La mancanza o la debolezza delle garanzie rende comunque squilibrato il funzionamento della forma di governo : in questo senso la legge di revisione nella parte attinente alla forma di governo va esaminata nel quadro dei problemi della forma di Stato, del carattere anomalo del sistema politico bipolare e dell’evoluzione concreta dei rapporti tra gli organi che si sono determinati negli ultimi anni.

Anche su tale terreno non è questo il tempo di proposte sedicenti “forti”, imperniate sulla derivazione popolare del vertice del potere esecutivo (13), soprattutto se ciò avviene a scapito dei diritti delle minoranze.

Dalla lettura della riforma si può desumere come a fronte della somma di poteri attribuiti al Governo vi sia, altresì, un indebolimento delle istituzioni costituzionali di garanzia. 

Il Presidente della Repubblica perde qualsiasi voce in capitolo nella formazione del Governo e nello scioglimento del Parlamento, cioè in quelli che costituiscono i suoi due poteri attuali più significativi. La Corte costituzionale vede aumentare la componente di origine politica (da cinque a sette giudici) e, con l’attribuzione della elezione di questi al Senato federale, ne viene pregiudicato il ruolo, che non è quello di rappresentanza di interessi statali o regionali, ma di garanzia del rispetto della Costituzione. 

Al vertice resta il Primo Ministro. E’ in lui che è concentrato tutto il potere : può nominare e revocare i ministri, disponendo quindi del Governo, ed obbligare Senato e Camera, secondo le relative competenze, ad approvare le leggi che egli richieda (14).

Le critiche avanzate dalla dottrina nei confronti della riforma costituzionale hanno superato i tradizionali schieramenti, assume così un valore emblematico la pubblicazione dal titolo “La Costituzione promessa”, curata da Peppino Calderisi, Fabio Cintoli e Giovanni Pitruzzella  per la Fondazione Magna Carta il cui Presidente onorario è il Presidente del Senato, Marcello Pera (15). 

In tale opera diversi studiosi di sicuro valore analizzano il disegno in discussione. 

Il tono è costruttivo, ma il merito dei giudizi è devastante, minando in radice  la proposta.

Anche, secondo tale analisi, se al  Primo ministro eletto direttamente ed in pratica inamovibile,  viene conferito un decisivo controllo della funzione legislativa e, giusto per non sbagliare, anche una maggioranza precostituita, necessariamente le due principali funzioni di cui un’assemblea rappresentativa può godere, la fiducia e la legislazione,  vengono entrambe azzerate. 

Si realizza conseguentemente una inaccettabile marginalizzazione dell’Assemblea parlamentare che va ben al di là di qualsiasi esigenza di razionalizzazione della forma di governo e di esercizio dei poteri : svilimento che non può essere giustificato dalla similitudine con la forma di governo regionale, non solo perché la regione non ha competenza in materie di primaria importanza come le libertà e la giurisdizione, ma anche perché il Presidente della Regione non ha alcun possibilità di intromettersi direttamente e quotidianamente nel procedimento legislativo. 

Egli deve affidarsi al controllo politico che ha della sua maggioranza e ciò è già moltissimo, ma non è quasi nulla in confronto al potere che deriverebbe al Primo ministro dall’abbinamento tra questione di fiducia e voto bloccato. Già oggi, infatti, grazie ad un sistema elettorale che di fatto introduce una premialità per la maggioranza,  la portata garantistica della riserva di legge si è diluita in modo preoccupante. 

Ciò che potrebbe accadere se dovesse essere approvata la revisione costituzionale in discorso è facile immaginare. La funzione della riserva di legge sarebbe completamente vanificata e sotto questo aspetto i diritti di libertà resterebbero in balia di chi controlla il processo legislativo. Forse verrebbe  meno la funzione garantistica della   stessa Costituzione, scomparendo qualsiasi accettabile bilanciamento dei poteri: la fulgida intuizione dell’art. 16 della dichiarazione dell’1789 evidentemente soffre un periodo di scarsa fortuna (16).

Occorre avere ben chiaro che, poiché in generale, ed in particolare nel contesto italiano odierno, le scelte relative alla forma di governo non sono indifferenti rispetto alla qualità del sistema democratico, è necessario un riformismo razionale e prudente, che salvaguardi i principi della Costituzione e la concezione della democrazia come sistema basato su un insieme di equilibri, e soprattutto sull’etica dei governanti e sull’idea del costituzionalismo come limite del potere, alla quale meno che mai oggi si addice l’ “elogio della follia”, specie se dietro tale riferimento vi è un puro e spregiudicato calcolo personale di potere (17).

Concludendo si può affermare che il modello che la riforma ci propone non è affatto una razionalizzazione o se si vuole una modernizzazione del modello attuale, ma disegna un sistema alternativo: essa segna il passaggio da una democrazia rappresentativa ad una democrazia d’investitura di un unico organo istituzionale, senza peraltro darsi cura di introdurre alcun serio contrappeso (18).

Il che comporta tutta una serie di conseguenze.

Innanzitutto, un appannamento ancora maggiore di quanto già non sia possibile registrare del ruolo dei partiti: essi vengono spinti ai margini del sistema, mentre sul proscenio appaiono solo i leader delle coalizioni, sempre più orientati a consolidare un rapporto personale diretto con l’elettorato (la vicenda delle liste personali di alcuni “governatori” regionali dovrebbe essere istruttivo al riguardo).

In secondo luogo, si trasforma la sede principale della rappresentanza politica in un elemento secondario e utile solo in quanto interprete sollecita e fedele delle decisioni del Primo Ministro, prima ancora che del Governo.

In terzo luogo, si rende l’investitura popolare il vero perno attorno al quale ruota il sistema costituzionale, il che indebolisce i diritti dell’opposizione, ma anche quelli della maggioranza parlamentare, le prerogative del Capo dello Stato come gli strumenti di garanzia, in tal modo influendo sulla dialettica che, anche in regime democratico, deve essere mantenuta all’interno delle assemblee elettive (19). 

 In definitiva la forma di governo prospettata configura un’ipotesi ibrida o anomala, definibile come “Premierato assoluto” (20) o, se si preferisce, come “presidenzialismo all’italiana”, caratterizzata dalla concentrazione dei poteri nelle mani del Primo ministro e dalla debolezza o assenza dei contrappesi. Tutto ciò nel contesto italiano è estremamente pericoloso e inevitabilmente intaccherebbe i principi che caratterizzano la stessa forma di Stato, pertanto, come ha efficacemente scritto il Prof. Gianni Ferrara, eminente costituzionalista, “respingere questo progetto diventa… un obbligo imposto dai principi iscritti nella prima parte della Costituzione” (21).


Note
1) Solo per ricordare alcuni dati, del resto ben noti agli osservatori, dal 1948 ad oggi le crisi di governo che hanno condotto alla formazione di un nuovo Esecutivo sono state in totale 54, alle quali occorre aggiungere le 7 “crisi rientrate”, nelle quali le dimissioni del governo sono state inizialmente accettate, ma dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica, questi ha respinto le dimissioni del Governo, rinviandolo alle Camere, ove la fiducia gli è stata confermata (è il caso dei governi Zoli, nella primavera del 1957, Tambroni, nel marzo 1960, Rumor-V nel giugno 1974; Craxi-I nell’ottobre 1985, Goria nel novembre 1987 di nuovo nel febbraio 1988 e Prodi nell’ottobre 1997). Il numero totale delle crisi di governo dall’entrata in vigore della Costituzione è dunque di 61, ma tale numero arriva a 64, se si prende come punto di partenza l’instaurazione della Repubblica (2.6.1946) e a 70 se si prende le mosse dalla caduta del fascismo (25.7.1943). In questo calcolo non sono considerati i casi nei quali le dimissioni del governo erano state presentate al Presidente della Repubblica, ma erano state respinte ab initio, come nei casi di elezione di un nuovo Presidente della Repubblica (da ultimo le dimissioni del Presidente del Consiglio D’Alema il 17 maggio 1999, respinte dal neo-presidente Ciampi : ciò è accaduto in totale 10 volte dal 1948 e solo una volta, nel 1948, si è verificato un ampio rimpasto che, essendosi oltretutto verificato ad inizio legislatura, viene usualmente computato come una crisi) e in alcuni altri casi, come le dimissioni del governo Dini il 30 dicembre 1995, respinte dal Presidente Scalfaro, e le quasi dimissioni del governo Prodi nel 1997 e nel 1998, dopo le votazioni parlamentari sull’invio di truppe italiane in Albania e sulla ratifica del trattato per l’allargamento della Nato a tre Paesi dell’Europa Centro Orientale nel 1997 e nel 1998, nei quali il governo non aveva ottenuto il sostegno parlamentare di Rifondazione comunista ed aveva ottenuto il voto favorevole della Camera solo grazie al supporto dei deputati di centro-destra.
2) Marco Olivetti, La forma di Governo nel progetto di riforma della Costituzione approvato il 15 ottobre 2004 dalla Camera dei deputati : i limiti del parlamentarismo iperrazionalizzato, in Studi in onore di Giovanni Ferrara.
3) Giuseppe Guarino, Le connotazioni plebiscitarie e dittatoriali della riforma costituzionale, in Avvenire 13 aprile 2005
4) F. Lanchester, Il premier nostro e quello degli altri, in La Stampa del 10 gennaio 2003. È opinione abbastanza diffusa poi (cfr., ad es., G.E. Rusconi, Scambio, minaccia,decisione, Bologna, il Mulino, 1984, p. 111) che la forza carismatica e istituzionale derivante dall’investitura popolare diretta (inevitabilmente più in sintonia con l’interpretazione populista che con quella liberale del voto: W.H. Riker, Liberalismo contro populismo, Milano, Comunità, 1990, p. 18), al di là della mitologia (o ideologia) che la vuole funzionale a un contatto più immediato e autentico fra cittadini e governanti, liberi in realtà chi governa dalla fastidiosa vicinanza dei governati, ponendolo – lui sì e non l’ipotetico detentore dello scettro – in posizione sovrana e decisiva. Né manca chi ritiene (fra gli altri, l’autore di questo scritto), facendo propria la convinzione secondo la quale il luogo istituzionale e le modalità della decisione possono avere capacità orientativa dei contenuti della stessa, che quella posizione di sovranità e decisività, favorendo l’indipendenza delle istituzioni di governo dall’organizzazione politica della società (P. Ridola, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 1997, p. 202), possa rivelarsi particolarmente funzionale alla necessità – sempre più frequente in un contesto in cui vanno esaurendosi le risorse ideologiche ed economiche per proseguire sulla strada dell’integrazione emancipante tracciata dalla Costituzione – di prendere decisioni solitamente definite «impopolari ma dolorosamente necessarie», in genere più nelle corde di istituzioni «impermeabili» (o molto selettivamente permeabili) che di istituzioni «porose» nei confronti di un’ampia gamma di interessi, di bisogni, di valori: sullo sfondo non è difficile scorgere il più generale tema della ricaduta sulla prima parte della Costituzione del modello di forma di governo disegnato nella seconda.
5) G. Sartori, Opposizione e oppositori, in Astrid, Costituzione: una riforma sbagliata, (a cura di F. Bassanini) Firenze, Passigli 2004.
6) M. SICLARI, Brevi note introduttive ad un dibattito sul disegno di legge costituzionale AS nr. 2544, approvato dalla I Commissione del Senato, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2 febbraio 2004
7) G. FERRARA, Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costitu zio- nalismo ,  in www.costituzionalismo.it, 23.9.2004.
8) Paolo Caretti, Riflessioni sul decennio costituzionale 1993/2003, in www.costituzionalismo.it
9) Giuseppe Guarino, Le connotazioni plebiscitarie e dittatoriali della riforma costituzionale, in Avvenire 13 aprile 2005
10) Michela Manetti, Alcune riflessioni sul senato federale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
11) Silvano Labriola, Prime riflessioni sulla nuova disciplina costituzionale del procedimento legislativo e dei rapporti tra le due camere parlamentari, Atti del Seminario..cit. in www.associazionedeicostituzionalisti.it
12) Michele Scudiero, Pareri resi richiesti all’AIC dalla prima Commissione del Senato della Repubblica in merito al disegno di legge di riforma costituzionale AS 2544, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
13) Mauro Volpi, Il Presidenzialismo all’italiana ovvero dello squilibrio tra i poteri, in Studi in onore di Gianni Ferrara.
14) Giuseppe Guarino, Le connotazioni plebiscitarie e dittatoriali della riforma costituzionale, in Avvenire 13 aprile 2005
15) L’eccesso di automatismi è criticato anche dalla dottrina simpatetica con la riforma: v., ad es., G. Pitruzzella, Il Governo del Premier, in Fondazione Magna Carta, La costituzione promessa, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p.
T.E. Frosini, Premierato, cit., p. 33; S. Ceccanti, Il premierato. Matrici ideali e traduzioni nell’oggi, in T.E. Frosini (a cura di), Il premierato, cit., p. 97.
16) Ciarlo, Governo Legislatore e super-rigidità della Costituzione: due pregiudiziali, Testo rivisto e integrato dall’autore dell’audizione resa alla Prima Commissione permanente  della Camera dei deputati  il 20 maggio 2004 sull’A.C. 4862 recante: “Riforma dell’Ordinamento della Repubblica”
17) Volpi, Il presidenzialismo all’italiana…cit.
18) Non sono pochi – Elia, Zagrebelsky, Carlassare, Balboni – gli studiosi che si sono di recente interrogati sulla criticità del rapporto fra monocrazia, democrazia e rappresentanza: rinvio a A. Di Giovine, Appunto sulla cultura espressa dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in G.F. Ferrari-G. Parodi (a cura di), La revisione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova, Cedam, 2003, p. 218.
19) Caretti, La forma di governo,  Seminario sul disegno di legge costituzionale di modifica della II parte della Costituzione, AIC
20) L. Elia, Il Premierato assoluto, relazione al seminario di ASTRID sul progetto governativo di riforma della seconda parte della Costituzione, Roma, 22 settembre 2003, in www.astridonline.it.
21) G. Ferrara, La posizione attuale del governo nell’ordinamento costituzionale e le proposte di riforma. Riflessioni sul decennio 1993-2003 della storia costituzionale italiana, in Rass. parlament., 2004, p. 89 ss. e autori ivi cit. (cui adde A. Di Giovine, Democrazia diretta e sistema politico, Padova, Cedam, 2001, pp. 91-94).

© Sintesi Dialettica – riproduzione riservata

Send this to a friend