Partiamo da una certezza: i manicomi criminali (o giudiziari) non esistono più. Al loro posto, prima gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e poi, solo da qualche anno, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
Ma facciamo un passo indietro, tornando all’inizio del percorso. I manicomi criminali nacquero, in Italia, nella seconda metà dell’Ottocento come soluzione a due complessi problemi. Da un lato, l’impossibilità di far coesistere nelle carceri detenuti ordinari – colpevoli, ma sani – e detenuti divenuti mentalmente instabili durante l’esecuzione della pena. Dall’altro, la necessità di trovare una collocazione a quei soggetti con patologie psichiatriche preesistenti al reato che, non potendo essere condannati alla detenzione, erano destinati all’internamento in manicomi comuni già straripanti o al rilascio in libertà, con conseguenti rischi legati alla pubblica sicurezza.
Essi sorsero, dunque, con la grande ambizione di porsi come via intermedia tra il carcere e gli istituti per malati di mente, mediante la limitazione dell’approccio punitivo e la predisposizione di percorsi terapeutici volti a favorire la “rieducazione” alla vita in comunità.
Tuttavia, fin dalla fondazione delle prime strutture – l’anno di riferimento è il 1876, con la nascita della “Sezione per maniaci” di Aversa – emersero notevoli problemi. Sovraffollamento degli spazi, degrado, violenze e assenza pressoché totale dell’impianto sanitario e riabilitativo furono soltanto alcuni degli aspetti difformi dal progetto originario, questioni la cui risoluzione si fece più urgente negli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, il 1 gennaio 1948.
L’articolo 27, terzo comma, finalmente riconosceva in modo ufficiale alle pene il ruolo di strumento rieducativo e l’articolo 13, quarto comma, stabiliva che tutte le violenze fisiche e morali a danno di persone sottoposte a restrizioni di libertà – quindi, anche carcerati e detenuti infermi di mente – fossero punibili. Era, allora, evidente quanto fosse necessario riformare il sistema dei manicomi criminali.
Si dovette attendere però il 1975 quando, con la legge n. 354, gli ospedali psichiatrici giudiziari li soppiantarono definitivamente. Questi avrebbero dovuto rappresentare un “salto di qualità”, la speranza di realizzare concretamente istituti finalizzati a riabilitare il paziente, allo stesso tempo reo e “folle”, alle dinamiche sociali. Ancora una volta, però, i fatti smentirono la parola del legislatore. Nel 2011, la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale portò alla luce una verità sconcertante: ambienti luridi e vetusti, inadeguati ad accogliere un così alto numero di persone, sottoposte ad abusi quotidiani, pratiche contenitive umilianti e dolorose protratte a dismisura, oltre che a sedazione incontrollata.
Gli ospedali psichiatrici giudiziari avevano ereditato le medesime tare dei manicomi criminali, compreso il grave problema degli “ergastoli bianchi”, coloro che – scontata la pena detentiva o prosciolti perché infermi psichici – si ritrovavano ad occupare i corridoi degli ospedali giudiziari “a tempo indeterminato”, cioè finché non fossero più ritenuti socialmente pericolosi.
La legge 81 del 2014 identificò il 31 marzo 2015 come data ufficiale di superamento degli OPG – anche se, in realtà, l’ultimo chiuse nel 2017 – in vista della loro sostituzione con le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, previste dal legislatore nel 2012 e tuttora attive. Il loro obiettivo è di porsi in un rapporto di discontinuità con il passato garantendo all’ospite, un tempo “internato”, una permanenza quanto più costruttiva possibile, limitata nel tempo, lontana dall’impronta repressiva del passato e orientata alla riacquisizione della propria dimensione di cittadino libero. Obiettivo che, malgrado ritardi e difficoltà, pare raggiunto.
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