Sintesi Dialettica è andata a Rovigo, dove risiede ed esercita
Giovanni Dainese, già Segretario Generale della Provincia di Bologna,
attualmente Docente Incaricato di Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici
presso l’Università di Bologna (Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali “Enrico Redenti”). Essendo
stato uno dei protagonisti dell’attuazione
della prima riforma in senso “federalista” (con tutte le cautele che andrebbero
debitamente premesse a tale attributo) della nostra Costituzione – quella che
ha modificato il Titolo V – ha conosciuto e tutt’ora si occupa – con volumi,
saggi e pubblicazioni – delle difficoltà della realizzazione di un simile
progetto giuridico ed istituzionale. L’intervista che segue raccoglie
accorgimenti preziosi, che solo quella peculiare “fonte” del diritto che è il
Funzionario della Pubblica Amministrazione, è in grado di mettere in evidenza.
D) Dalla
delibera d’incarico del 9/1/2002, si legge che «Vittorio Prodi ha spiegato che
Dainese è stato scelto perché ha un curriculum ottimale per la Provincia di
Bologna, che si trova a dover affrontare importanti cambiamenti derivanti dai
nuovi compiti che il processo federalista di riforma ha assegnato all’Ente».
Quale è stata la Sua proposta di lavoro e come è riuscito a realizzarla?
R) Nel mio ruolo di consulente
dell’Amministrazione di una grossa realtà quale la Provincia di Bologna, mi
sono mosso fin dall’inizio quale consulente della commissione Statuto e del
Consiglio provinciale nel delicato momento di approvazione della carta
costituzionale dell’Ente. Essendo arrivato a metà percorso, non è stato facile
inserirmi anche se poi ho avuto la fiducia dei consiglieri e del Presidente
Prodi e quindi si è potuto operare
anche rivedendo e riformulando le proposte sull’intero testo. Si trattava,
infatti, di intervenire nelle modifiche avendo cura di interpretare, a livello
locale, la grande riforma del titolo V (legge costituzionale 3/2001) della Costituzione,
sopravvenuta ai precedenti lavori, in un momento difficile per l’Ente locale da
sempre alla ricerca di una sua visibilità e di una sua corretta autonomia.
Bologna rappresentava il primo o comunque uno dei primi Statuti ad essere
modificati e quindi non si trovavano altri elementi cui confrontarsi. La parola
chiave era “federalismo” ma su questo termine occorreva dare un impianto
istituzionale con le norme a disposizione. Mi sovviene uno dei primi ostacoli,
legati al concetto di autonomia funzionale in capo al Consiglio Provinciale ma
anche quello di autonomia in senso lato in capo alla Provincia attraverso i
pochi margini che l’art. 119 della nuova Costituzione permetteva. Sarebbe
toccato al Legislatore Nazionale intervenire, ma già in quel primo contesto si
cercava di trovare e sperimentare forme di autonomia, che sarebbero
ovviamente state disciplinate in
regolamenti specifici, cui poter attingere per realizzare quel più grande
progetto di federalismo locale come lo voleva la Costituzione
Altro aspetto delicato da valorizzare
statutariamente era l’organizzazione e la gestione burocratica dell’Ente
proprio in una fase in cui sempre di più si faceva luce il concetto di
separazione tra gestione e amministrazione. Nessuno però sapeva esattamente e concretamente
fin dove arrivava la gestione e iniziava l’amministrazione e nemmeno la
giurisprudenza era unanime e concorde.
Si cercava di disegnare dal “basso” la nuova
Provincia, un soggetto snello capace di armonizzare e valorizzare le comunità
di riferimento e gestendo a sua volta alcune delicate materie in modo
specialistico.
D) L’art.119
della Costituzione: che possibilità d’applicazione concreta può avere e in che
termini è possibile realizzare il Federalismo a prescindere da questo cardine?
R) La domanda è fondamentale,
anzi è il presupposto per un autentico federalismo. Si tratta di lavorare su
questa strada facendo attenzione ai rischi che il percorso comporta. Credo che
uno di questi sia proprio da dove si parte. Mi spiego: essendo il nostro paese,
notoriamente, costituito da aree forti e meno ( o deboli), si corre il grosso
rischio che, se non si interviene ( come del resto vuole la Costituzione) con
un fondo perequativo attento ed oculato, si costituiscono Province e Comuni
diversificati, da una parte ricchi e dall’altra poveri con la tendenza dei
primi a diventarlo sempre di più rispetto ai secondi. Ovviamente creando zone
fortunate e cittadini altrettanto, con probabili migrazioni in tali aree e
quindi vanificando il federalismo.
La seconda attenzione o preoccupazione è di
carattere psicologica. Avendo lavorato per circa trent’anni nelle realtà
locali, ho potuto constatare che sempre a malincuore l’Amministratore è
disposto ad incrementare le Entrate, spremendo il cittadino attraverso
l’inasprimento delle aliquote tributarie. Per cui mi viene da pensare che le
forme di finanziamento autentico siano da ricercarsi nella compressione dei
costi dei servizi attraverso, per esempio, le forme di collaborazione
pubblico-privato o solo
pubblico-interistituzionale.
D) Cosa si
intende per collaborazione pubblico-privato o solo pubblico-interistituzionale?
R)
Ho in mente in particolare i vecchi consorzi di funzione e
gestione per arrivare alle forme di partecipazione azionarie per la gestione
dei servizi pubblici locali. E’ questo il modo per aiutare l’ente di piccole
dimensioni a dare gli stessi servizi della città metropolitana creando così uno
sviluppo territoriale omogeneo e garantendo ovunque i servizi essenziali.
Sarebbe infatti impensabile che realtà locale piccole ma anche modeste
riuscissero a dare servizi efficaci a costi sostenibili. Un tempo c’era lo
“stradino” che puliva la strada, ma quelle asfaltate erano poche e quindi
servivano pochi mezzi e personale. Oggi è impensabile che il piccolo ente affronti
tali problemi da solo. Per forza dovrà fare degli appalti. Questa è la chiave
di lettura. È conveniente creare consorzi o forme di partecipazione simili fra
enti locali o che ognuno si arrangi con i mezzi che ha a disposizione per far funzionare le proprie
vie stradali? E’ questo un banale esempio sul quale però fa leva il
ragionamento della collaborazione cui sopra accennavo. Del resto sono processi
già in atto che però devono operare maggiori controlli e su questo che si apre
la scommessa del futuro. Il Testo Unico 267-2000, in materia di erogazione di pubblici servizi e del
ruolo della Provincia e degli enti locali in generale, interviene in diversi
modi e disciplina alcune ipotesi. Nascono e si sviluppano istituti di
partecipazione e di cooperazione già noti al nostro sistema di relazioni fra
enti locali. Già con la legge 142-90 aveva fatto breccia l’istituto del
consorzio, della convenzione fra enti locali, venivano rinvigoriti gli accordi
di programma e le conferenze dei servizi e altre forme a volte creativamente
definiti protocolli (che erano spesso la premessa di un qualche istituto, come
per esempio la convenzione). Questi ultimi sono stati puntualmente rivisti da
un’importante legge di modifica della 241 e precisamente la legge 15-90. Nell’erogazione
di servizi, come si ricorderà, il legislatore del 1924, con le allora
Municipalizzate, aveva trovato una dimensione territoriale idonea per quei
tempi. Tali esperienze di un passato, ormai lontano dal punto di vista dello
sviluppo delle tecnologie, ha trovato riscontro in attenzioni giuridiche che
fanno leva sulla costituzione societaria con apporti di capitali (le cosiddette
partecipazioni a società per azioni anche quotate in borsa, si veda l’art.
113 e poi, aggiunto con la finanziaria
2002, il 113 bis del vigente Testo Unico 267/2000 e la recente sentenze
nr. 204 del 6 .7.2004 e 272 del
27.7.2004 della Corte Costituzionale).
Con le successive modifiche al titolo V di cui alla
legge costituzionale nr. 3/2001, si rafforza il potere regolamentare dell’ente
locale a seguito del nuovo art. 118
(funzioni proprie e principio di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza) nonché del 117 (riparto di competenze Stato-Regione) e infine
sulla cosiddetta legge “La Loggia” del 5 giugno 2003, nr. 131, che interviene
su e riprende alcune delle tematiche, per esempio, relative all’aspetto
delicato e controverso delle competenze concorrenti tra Stato e Regione
(ovviamente con rimandi conseguenti
alle deleghe eventuali verso il basso Province e Comuni).
Il Consiglio di Stato, adunanza generale, Parere 16
maggio 1996, nr. 3035/95, già aveva sostenuto che le società miste (soprattutto
a prevalente capitale pubblico) si traduceva in una gestione diretta del
servizio da parte della pubblica amministrazione (si ricordi tutto il dibattito
sulla scelta del terzo privato contraente).
L’art. 116 del Testo Unico dice ancora che i comuni
e le province possono gestire servizi pubblici a mezzo di società a
partecipazione azionaria mista. (S.P.A. e S.R.L.) anche non in forma
maggioritaria (sempre per i servizi a rilevanza industriale v. art. 116, comma
1 e 2 in particolare). Rimangono ovviamente i consorzi per la gestione
associata di uno o più servizi ovvero l’esercizio di funzioni (art. 31 del
Testo Unico) con una differenza sostanziale. Infatti a seguito dell’art. 35
comma 12 dell’appena menzionata finanziaria 2002, abrogando l’art. 31 comma 8
(che permetteva la creazione del consorzio per lo svolgimento dei servizi a
rilevanza industriale), il consorzio è fattibile solo per l’esercizio di
servizi privi di rilevanza industriale e per l’esercizio di funzioni.
Sottolineo poi la costituzione dei circondari, ai
sensi art. 21 in materia di decentramento (tema alquanto attuale per la
Provincia di Bologna) con una genesi nuova, in parte, a seguito dell’entrata in
vigore della legge regionale nr. 6/2004.
In tema dei collaborazione fra Enti, oltre ai
consorzi, insisto sulle convenzioni per
i servizi anche elementari, non obbligatoriamente meno importanti e gli accordi
di programma (attraverso le conferenze dei servizi).
Mi sembra doveroso, per completezza, segnalare i
processi di partecipazione, decentramento attuati con molte leggi dello Stato;
per tutti i trasferimenti dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali attuati
con il Decreto del Presidente della Repubblica 616/77).
D)
Sussidiarietà: so che è un tema caro che ho estrapolato in diversi suoi
articoli. Che cosa esattamente si intende e qual è il suo ruolo nel senso del
federalismo?
R) Il processo di federalismo,
attuato con la riforma costituzionale (modifica del Titolo V), ritorna agli
enti locali quel sistema di autonomia finanziaria e quindi di fiducia agli enti
locali stessi, che era andata scemando con l’avvento delle regioni e con i
primi goffi tentativi di autonomia data agli enti locali negli anni ‘70-‘80. Si
sta passando da una finanza derivata, propria di quegli anni, ad una autonoma,
ancora imberbe, dei nostri tempi, però valorizzata dai succitati principi.
Anche i trattati comunitari, ed in particolare Maastricht, riprendono il
principio di sussidiarietà tra livelli diversi di governo. In parole più
consone alla finanza locale, questo principio significava che agli enti locali
non si dovevano solo riconoscere “ i resti”, ma pari dignità istituzionale
anche sul versante finanziario.
Si inizia dunque a sviluppare tutto quell’ambito di
competenze, che approderà alla rivisitazione del succitato titolo V e, per gli
enti locali, al varo della grande legge di riforma la nr. 142/90, ora racchiusa
nel Testo Unico 267/2000, che sarà la prima risposta al bisogno di autonomia in
senso lato e finanziaria in senso specifico.
La riforma degli Enti locali può dunque datarsi
circa 16 anni or sono. I tratti salienti dal punto di vista
normativo-istituzionale possono riassumersi nella seguente schematizzazione:
L’art. 117 della Costituzione introduce inoltre, tra
le materie di legislazione concorrente,
l’armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Questo aspetto viene valorizzato dal
successivo e succitato art. 119 che, sul versante dell’autonomia finanziaria,
non è assolutamente parco di precise connotazioni di principio e di diritto. “I
Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazione al gettito dei tributi
erariali riferibili al loro territorio”.
Già questi due commi non lasciano spazi a dubbi
interpretativi. E’ in capo a detti enti la titolarità in materia tributaria che
però non va scollegata da quell’armonia Costituzionale di cui all’art. 117.
E’ quindi sottintesa una ripresa di fiducia in capo
all’ente locale che era andata via, via impoverendosi per alcune disastrose
gestioni degli anni pregressi (‘70-‘80). C’ è un chiaro riferimento alle
risorse proprie che deve andare comunque analizzato. Il nuovo costituente si è
interessato e preoccupato di tali aspetti. La dinamica della discussione al
parlamento, ha visto, come si deduce dagli atti parlamentari, il succedersi di
interventi su tali questioni, preoccupanti. In altri termini si è messo in
evidenza un dato oggettivo tra enti locali poveri e ricchi. L’articolo 119,
terzo comma, ha recepito tali preoccupazioni prevedendo esplicitamente “ La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”. Ora
alla legge dello Stato spetta il compito, arduo, di individuare i parametri e
le misure di intervento specifico.
Sul “chi, che cosa e come” (le competenze) l’art.
118 è intervenuto, stabilendo che “Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite alla
Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Si riprende la sussidiarietà
nazionale ed internazionale (Maastricht) con la formula della verticalità e
orizzontalità. Interpretando tale concetto non ci si ferma allo Stato nazionale
ma la gerarchia sussidiaria parte dal livello più alto che è quello
Comunitario. Qualunque sia la tesi dottrinaria o giurisprudenziale adottata o
richiamata, anche la Comunità si richiama a tutti quei principi sanciti dalla
Costituzione, sia in ordine all’attività economica (artt. 41, 43) che alla necessaria programmazione
fra enti. ( nuova sussidiarietà verticale).