Legge 25 marzo 1985, n. 121: Ratifica ed esecuzione
dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede
- Il Presidente della
Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede.
- Piena ed intera
esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art.
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art.
13, n. 1, dell'accordo stesso.
ACCORDO
La Santa Sede e la Repubblica
italiana
tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale
verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella
Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti
dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del
Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la
Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto
canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost.
della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono
regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di
comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione
costituzionale.
Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti
modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
- La Repubblica italiana
e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno
rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
- La Repubblica italiana riconosce
alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione
pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di
organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del
magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia
ecclesiastica.
- È ugualmente assicurata
la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa
Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali
regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di
pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione
della Chiesa.
- È garantita ai
cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
- La Repubblica italiana
riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo
Pontefice, ha per la cattolicità.
- La circoscrizione delle
diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità
ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del
territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel
territorio di altro Stato.
- La nomina dei titolari
di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità
ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità
civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori,
degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei
parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per
l'ordinamento dello Stato.
- Salvo che per la
diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli
uffici di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini
italiani.
- I sacerdoti, i diaconi
ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro
richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al
servizio civile sostitutivo.
- In caso di mobilitazione
generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati
ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure,
subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
- Gli studenti di
teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i
novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita
apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare
accordati agli studenti delle università italiane.
- Gli ecclesiastici non
sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su
persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro
ministero.
- Gli edifici aperti al
culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se
non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità
ecclesiastica.
- Salvo i casi di urgente
necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue
funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso
all'autorità ecclesiastica.
- L'autorità civile terrà
conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla
competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di
nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
- La Repubblica italiana
riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività
religiose determinate d'intesa tra le parti.
- La Repubblica italiana,
richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una
associazione o istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
- Ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente
provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica
o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica
degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo
le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di
culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili
di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
- Agli effetti tributari
gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le
attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di
beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o
di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto
della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato
concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
- Gli edifici aperti al
culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all'ingresso
degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei
predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
- L'amministrazione dei
beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli previsti
dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche
ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone
giuridiche.
- All'atto della firma
del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per
la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la
revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi
del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via
transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano
applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo
concordatario.
- Sono riconosciuti gli
effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto
canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo
la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi,
in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere
inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
- La Santa Sede prende
atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
- quando gli sposi non
rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la
celebrazione;
- quando sussiste fra
gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
- La trascrizione é
tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di
annullamento non potrebbe essere più proposta.
- La richiesta di
trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il
matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni
per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento
dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal
momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per
qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine
prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e
senza l’opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato
ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello
della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi.
- Le sentenze di nullità
di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite
del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di
controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate
efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello
competente, quando questa accerti:
- che il giudice
ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto
matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- che nel procedimento
davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il
diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- che ricorrono le altre
condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di
efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà, nella
sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire
provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice
competente per la decisione sulla materia.
- Nell'accedere al
presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente
l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul
matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori
della famiglia, fondamento della società.
- La Repubblica italiana,
in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa
cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e
grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la parità é
assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri
enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
- La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della
scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di
coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, é garantito a
ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto
insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
- Gli istituti
universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per
ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a
dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.
- I titoli accademici in
teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo
tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti
nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e
biblioteconomia.
- Le nomine dei docenti
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono
subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
- La Repubblica italiana
assicura che l’appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza
pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono
dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o
nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
- L'assistenza spirituale
ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane
competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato
giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
- La Santa Sede e la
Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione
della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi
competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e
delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e
agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
- La Santa Sede conserva
la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e
nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della
custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla
disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello
Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può
procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
- Le disposizioni
precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense
accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le
disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono
abrogate.
- Ulteriori materie per
le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica
e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti
sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza
Episcopale Italiana.
- Se in avvenire
sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle
disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione
paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di
assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti
lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di
interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1.
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato
dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello
Stato italiano.
2. In relazione all'art. 4.
- Con riferimento al n.
2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari
parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti
stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art.
11.
- La Repubblica italiana
assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità
ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a
carico di ecclesiastici.
- La Santa Sede prende
occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi
d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo, del
Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e
dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente
garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7.
- La Repubblica italiana
assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di
procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta
in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora
ricorrano particolari ragioni.
- La Commissione
paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre
sei mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In relazione all'art. 8.
- Ai fini
dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti
inderogabili della legge civile:
- l’essere uno dei
contraenti interdetto per infermità di mente;
- la sussistenza tra gli
sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- gli impedimenti
derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
- Con riferimento al n.
2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di
procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento
canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha
avuto origine. In particolare:
- si dovrà tener conto
che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si
é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
- si considera sentenza
passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il
diritto canonico;
- si intende che in ogni
caso non si procederà al riesame del merito.
- Le disposizioni del n.
2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore
del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato
lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato
iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto
dalle norme stesse.
5. In relazione all'art. 9.
- L'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito - in
conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità
ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità
ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
- Con successiva intesa
tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana
verranno determinati:
- i programmi
dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi
delle scuole pubbliche;
- le modalità di
organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione
nel quadro degli orari delle lezioni;
- i criteri per la
scelta dei libri di testo;
- i profili della
qualificazione professionale degli insegnanti.
- Le disposizioni di tale
articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle
quali la materia e disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'art. 10.
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova
l’art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza
195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel
rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente
Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
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