Costituzione europea
(29 ottobre 2004)
SOMMARIO
PARTE I
PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
PREAMBOLO
PARTE I
TITOLO I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE
TITOLO IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE
CAPO II - LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI
DELL'UNIONE
TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE
TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE
PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
TITOLO I - DIGNITA'
TITOLO II - LIBERTA'
TITOLO III - UGUAGLIANZA
TITOLO IV - SOLIDARIETÁ
TITOLO V - CITTADINANZA
TITOLO VI - GIUSTIZIA
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I - MERCATO INTERNO
Sezione 1 - Instaurazione del mercato interno
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi
Sottosezione 1 - Lavoratori
Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento
Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi
Sezione 3 - Libera circolazione delle merci
Sottosezione 1 - Unione doganale
Sottosezione 2 - Cooperazione doganale
Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative
Sezione 4 - Capitali e pagamenti
Sezione 5 - Regole di concorrenza
Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri
Sezione 6 - Disposizioni fiscali
Sezione 7 - Disposizioni comuni
CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Sezione 1 - Politica economica
Sezione 2 - Politica monetaria
Sezione 3 - Disposizioni istituzionali
Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui
moneta è l'euro
Sezione 5 - Disposizioni transitorie
CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI
Sezione 1 - Occupazione
Sezione 2 - Politica sociale
Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale
Sezione 4 - Agricoltura e pesca
Sezione 5 - Ambiente
Sezione 6 - Protezione dei consumatori
Sezione 7 - Trasporti
Sezione 8 - Reti transeuropee
Sezione 9 - Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio
Sezione 10 - Energia
CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA
Sezione 1 - Disposizioni generali
Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere,
all'asilo e all'immigrazione
Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
Sezione 5 - Cooperazione di polizia
CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE
UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO
Sezione 1 - Sanità pubblica
Sezione 2 - Industria
Sezione 3 - Cultura
Sezione 4 - Turismo
Sezione 5 - Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale
Sezione 6 - Protezione civile
Sezione 7 - Cooperazione amministrativa
TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Sezione 1 - Disposizioni comuni
Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune
Sezione 3 - Disposizioni finanziarie
CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE
CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO
Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo
Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica
con i paesi terzi
Sezione 3 - Aiuto umanitario
CAPO V - MISURE RESTRITTIVE
CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI
CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'
TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Sezione 1 - Le istituzioni
Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo
Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo
Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri
Sottosezione 4 - La Commissione europea
Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Sottosezione 5 bis - La Banca centrale europea
Sottosezione 6 - La Corte dei conti
Sezione 2 - Gli Organi consultivi dell'Unione
Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni
Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale
Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti
Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione
CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale
Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione
Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico
Sezione 4 - Disposizioni comuni
Sezione 5 - Lotta contro la frode
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE
TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI
PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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PREAMBOLO
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche
dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti
inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze
dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della
prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e
bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al
progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e
trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia
e della solidarietà nel mondo;
PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della
loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche
divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune
destino;
CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre
ai suoi popoli le migliori possibilità di
proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella
consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future
e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della
speranza umana;
RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei
trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione
europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver
elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli
Stati d'Europa,
(segue elenco dei firmatari)
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri,
riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che
seguono.
PARTE I
TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE
Articolo I-1: Istituzione dell'Unione
1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati
d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce
l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per
conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati
membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del
modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.
2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che
rispettano i suoi valori e si impegnano a
promuoverli congiuntamente.
Articolo I-2: Valori dell'Unione
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità
umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti della persone
appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in
una società caratteizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e
uomini.
Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori
e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la
concorrenza è libera e non è falsata.
3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile
dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei
prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e
di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso
scientifico e tecnologico.
L'Unione Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni
e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini,
la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale,
e la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e
linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio
culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e
promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza,
allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco
tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla
tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla
rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare
al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi
appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella
Costituzione.
Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle
merci e dei capitali e la libertà di
stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in
conformità della Costituzione.
2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve
le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri
1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri
davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro
struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare
le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento
dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e
gli Stati membri si rispettano e si
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti
derivanti dalla Costituzione.
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale
o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla
Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.
Articolo I-6: Diritto dell'Unione
La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni
dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri.
Articolo I-7: Personalità giuridica
L'Unione ha personalità giuridica.
ARTICOLO I-8: I simboli dell'Unione
La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici
stelle dorate su sfondo blu.
L'inno dell'Unione è tratto dall'"Inno alla gioia"
della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.
Il motto dell'Unione è: "Unita nella diversità".
La moneta dell'Unione è l'euro.
La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta
l'Unione.
TITOLO II: DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo I-9: Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione
non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
Articolo I-10: Cittadinanza dell'Unione
1. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza
nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono
soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.
Essi hanno:
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri;
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui
risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo
nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo,
di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi
consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una
risposta nella stessa lingua.
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i
limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.
TITOLO III: COMPETENZE DELL'UNIONE
Articolo I-11: Principi fondamentali
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda
sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si
fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce
nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella
Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi
competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati
membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che
non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella
misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, nè a livello centrale nè a
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti
dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di
sussidiarietà conformemente al Protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio
secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e
la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di
proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità.
Articolo I-12: Categorie di competenze
1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una
competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e
adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo
autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti
dell'Unione.
2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una
competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore,
l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente
vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza
nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di
cessare di esercitarla.
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche
e occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione
delle quali è di competenza dell'Unione.
4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una
politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di
una politica di difesa comune.
5. In taluni settori e alle condizioni previste dalla
Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere,
coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi
alla loro competenza in tali settori.
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in
base a disposizioni della parte III relative a tali settori non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze
dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a
ciascun settore.
Articolo I-13: Settori di competenza esclusiva
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento
del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è
l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel
quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la
conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in
un atto legislativo dell'Unione, o è necessaria per consentirle di esercitare
le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme
comuni o alterarne la portata.
Articolo I-14: Settori di competenza concorrente
1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli
Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non
rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli
Stati membri nei principali
seguenti settori:
a) mercato interno,
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nella parte III,
c) coesione economica, sociale e territoriale,
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle
risorse biologiche del mare,
e) ambiente,
f) protezione dei consumatori,
g) trasporti,
h) reti transeuropee,
i) energia,
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità
pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione
e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa
avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto
umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune,
senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire
agli Stati membri di esercitare la loro.
Articolo I-15: Coordinamento delle politiche economiche e
occupazionali
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche
nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle
misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati
membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento
delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli
orientamenti per dette politiche.
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il
coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.
Articolo I-16: Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e
di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le
questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione
progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa
comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve
la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e
di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.
Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da
nuocere alla sua efficacia.
Articolo I-17: Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento
o di complemento
L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di
coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità
europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
Articolo I-18: Clausola di flessibilità
1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro
delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi
stabiliti dalla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di
azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del
Parlamento europeo, adotta le misure appropriate.
2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di
controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3,
richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul
presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono
comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.
TITOLO IV: ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE
Capo I - Quadro istituzionale
Articolo I-19: Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che
mira a:
- promuoverne i valori,
- perseguirne gli obiettivi,
- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e
quelli degli Stati membri,
- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle
sue politiche e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio dei ministri (in appresso
"Consiglio"),
- la Commissione europea (in appresso
"Commissione"),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni
che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da
essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
Articolo I-20: Il Parlamento europeo
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al
Consiglio dei ministri, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
Esercita funzioni di controllo politico e consultive, alle condizioni stabilite
dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei
cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a
settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato
membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del
Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea
che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei
principi di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio
universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il
presidente e l'ufficio di presidenza.
Articolo I-21: Il Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari
al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita
funzioni legislative.
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di
governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della
Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su
convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro
del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il
presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione
lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei
casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
Articolo I-22: Il presidente del Consiglio europeo
1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza
qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile
una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre
fine al mandato secondo la medesima procedura.
2. Il presidente del Consiglio europeo:
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del
Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in
base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in
seno al Consiglio europeo;
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo
ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello
e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative
alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del
ministro degli affari esteri dell'Unione.
3. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un
mandato nazionale.
Articolo I-23: Il Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al
Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita
funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni
stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno
Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello
Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio dei ministri delibera a maggioranza
qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
Articolo I-24: Le formazioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.
2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la
coerenza dei lavori delle varie formazioni del
Consiglio.
Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura
il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la
Commissione.
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione
esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo
e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una
decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.
5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi
degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando
delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna
sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle
deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione
della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti
degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria,
conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio
europeo.
Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
Articolo I-25: Definizione della maggioranza qualificata in
sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei
membri del Consiglio, con un
minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che
totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro
membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non
delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri
dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri
del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo
allorché delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente
della Commissione non partecipano al voto.
Articolo I-26: La Commissione europea
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione
e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della
Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della
Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il
controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al
bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica
estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione.
Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per
giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo
su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga
diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la
Costituzione lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro
competenza generale e al loro
impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le
garanzie di indipendenza.
5. La prima Commissione nominata in applicazione della
Costituzione è composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e
il ministro degli affari esteri
dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.
6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di
cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso
il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai
due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo,
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli
Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri.
Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal
Consiglio europeo secondo i principi seguenti:
a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta
parità per quanto concerne la
determinazione dell'avvicendamento e del periodo di
permanenza dei loro cittadini in seno
alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale
dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere
superiore a uno;
b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni
successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la
molteplicità demografica e geografica degli Stati
membri.
7. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena
indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della
Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo,
istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile
con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al
Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura
della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale
mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente
dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette
dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Articolo I-27: Il presidente della Commissione europea
1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo
aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando
a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla
carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento
europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene
la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata,
propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo
secondo la stessa procedura.
2. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto,
adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della
Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli
Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e
paragrafo 6, secondo comma.
Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e
gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto
di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la
Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.
3. Il presidente della Commissione:
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione
esercita i suoi compiti;
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per
assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro
degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il
presidente glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna
le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo
1, se il presidente glielo chiede.
Articolo I-28: Il ministro degli affari esteri dell'Unione
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro
degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo
mandato mediante la medesima procedura.
2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la
politica estera e di sicurezza comune
dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte
all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del
Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di
sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il
Consiglio "Affari esteri".
4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei
vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna
dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che
incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del
coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione.
Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e
limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è
soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per
quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.
Articolo I-29: La Corte di giustizia dell'Unione europea
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la
Corte di giustizia, il Tribunale e i
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali
necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori
disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato
membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato
membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e
i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le
garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli
III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati
membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere
nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia
conformemente alla parte III:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da
un'istituzione o da una persona fisica o
giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni
nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli
atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.
Capo II - Le altre istituzioni e gli organi consultivi
dell'Unione
Articolo I-30: La Banca centrale europea
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea
e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che
costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.
2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli
organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del
Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche
generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla
parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea.
3. La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha
personalità giuridica. Ha il diritto
esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è
indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri
rispettano tale indipendenza.
4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie
all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a
III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In
conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è
l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel
settore monetario.
5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la
Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su
ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la
loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli
articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea.
Articolo I-31: La Corte dei conti
1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il
controllo dei conti dell'Unione.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese
dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro.
I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse
generale dell'Unione.
Articolo I-32: Gli organi consultivi dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono
assistiti da un Comitato delle
regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano
funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti
delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato
elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da
rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori
dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in
particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi
esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale
dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali comitati,
alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro
funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.
Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura
della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio,
per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a
tal fine.
TITOLO V: ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE
Capo I - Disposizioni comuni
Articolo I-33: Atti giuridici dell'Unione
1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione,
utilizzano come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge
europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea,
le raccomandazioni e i pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata generale.
È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola
tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla
scelta della forma e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata
generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni
specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo
Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma
e dei mezzi.
La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio
in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria
soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.
2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il
Parlamento europeo e il Consiglio si
astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura
legislativa applicabile al settore interessato.
Articolo I-34: Atti legislativi
1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della
Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo
III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è
adottato.
2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi
e leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la
partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del
Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.
3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi
e leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di
Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale
europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli
investimenti.
Articolo I-35: Atti non legislativi
1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi
previsti dalla Costituzione.
2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi
previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi
specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni
europei.
3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta
della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti
atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei
quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La
Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla
Costituzione, adottano raccomandazioni.
Articolo I-36: Regolamenti europei delegati
1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla
Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o
modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.
Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente
gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli
elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro
europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le
condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di
revocare la delega;
b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore
soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il
Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.
Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata.
Articolo I-37: Atti esecutivi
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto
interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell'Unione.
2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione
degli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di
esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle
circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.
3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce
preventivamente le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione.
4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di
regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
Articolo I-38: Principi comuni agli atti giuridici
dell'Unione
1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da
adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle
procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo
I-11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle
proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla
Costituzione.
Articolo I-39: Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la
procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento
europeo e dal presidente del Consiglio.
Negli altri casi sono firmate dal presidente
dell'istituzione che le ha adottate.
Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse
stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i
destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
I regolamenti e decisioni europei che non indicano i
destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed
entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel
paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale
notificazione.
Capo II - Disposizioni particolari
Articolo I-40: Disposizioni particolari relative alla
politica estera e di sicurezza comune
1. L'Unione europea persegue una politica estera e di
sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica
degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e
sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni
degli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici
dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza
comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche
definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni
europee necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal
ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai
mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio
europeo e di Consiglio su qualsiasi
questione di politica estera e di sicurezza di interesse
generale per definire un approccio comune.
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena
internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi
dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio
europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza
delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi
valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il
Consiglio europeo e il Consiglio
adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi
previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su
proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di
quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee
sono escluse.
7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza
qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui
principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica estera e di sicurezza comune.
Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
Articolo I-41: Disposizioni particolari relative alla
politica di sicurezza e di difesa comune
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce
parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che
l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e
militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per
garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della
Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità
fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la
graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa
condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando
all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo
raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso
conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non
pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di
taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del
Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune
si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è
compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale
contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per
l'attuazione della politica di
sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per
contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati
membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche
tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente
le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo
delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti
(Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze
operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare
e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base
industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla
definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e
assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità
militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza
e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui
al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su
proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno
Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il
ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso
congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione,
nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i
valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta
missione è disciplinato dall'articolo III-310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in
termini di capacità militari e che
hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini
delle missioni più impegnative
instaurano una cooperazione strutturata permanente
nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo
III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata
nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e
assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51
della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico
della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono
conformi agli impegni assunti
nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico
che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa
collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui
principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune.
Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
Articolo I-42: Disposizioni particolari relative allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia
1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia:
a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee
intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti
degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità
competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle
dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e
dell'individuazione dei reati.
2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, possono
partecipare ai meccanismi di valutazione previsti
all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e
alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli
III-276 e III-273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel
settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,
conformemente all'articolo III-264.
Articolo I-43: Clausola di solidarietà
1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in
uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco
terroristico o di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione
mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a
sua disposizione dagli Stati membri, per:
a)
. prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli
Stati membri;
. proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione
civile da un eventuale
attacco terroristico;
. prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio,
a richiesta delle sue
autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
b)
. prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio,
a richiesta delle sue
autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata
dall'uomo.
2. Le modalità d'attuazione della presente disposizione
figurano nell'articolo III-329.
Capo III - Cooperazioni rafforzate
Articolo I-44: Cooperazioni rafforzate
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione
possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze
applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le
modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la
realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a
rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a
tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.
2. La decisione europea che autorizza una cooperazione
rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca
che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti
entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi
partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la
procedura di cui all'articolo III-419.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue
deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati
membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.
L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei
rappresentanti degli Stati membri partecipanti.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che
totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione
degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non
delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri
dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che
totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione
rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati
un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione
all'Unione.
TITOLO VI : LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
Articolo I-45: Principio dell'uguaglianza democratica
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio
dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte
delle sue istituzioni, organi e organismi.
Articolo I-46: Principio della democrazia rappresentativa
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della
democrazia rappresentativa.
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello
dell'Unione, nel Parlamento europeo.
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo
dai rispettivi capi di Stato e di governo e nel Consiglio dei ministri dai
rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro
parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita
democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile
più aperta e vicina al cittadino.
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a
formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini
dell'Unione.
Articolo I-47: Principio della democrazia partecipativa
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni
rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far
conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di
azione dell'Unione.
2. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto,
trasparente e regolare con le
associazioni rappresentative e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle
azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti
interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione,
che abbiano la cittadinanza di un
numero significativo di Stati membri, possono prendere
l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a
presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali
cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini
dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni
relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di
una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui
devono provenire.
Articolo I-48: Le parti sociali e il dialogo sociale
autonomo
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali
al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa
facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e
l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.
Articolo I-49: Il mediatore europeo
Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve
le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione allr condizioni previste
dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il
mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Articolo I-50: Trasparenza dei lavori delle istituzioni,
organi e organismi dell'Unione
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la
partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi
dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica,
così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di
atto legislativo.
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
La legge europea stabilisce i principi generali e le
limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di
accesso a tali documenti.
4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel
suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi
documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.
Articolo I-51: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano.
2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi
dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è
soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Articolo I-52: Status delle chiese e delle organizzazioni
non confessionali
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui
godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le
associazioni o comunità religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in
virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico,
l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e
organizzazioni.
TITOLO VII: FINANZE DELL'UNIONE
Articolo I-53: Principi finanziari e di bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire
oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel
bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in
pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la
durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di
cui all'articolo III-412.
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede
l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà
fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa
corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412,
fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima
di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve
assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro
i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro
finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55.
6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di
sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli
stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo
III-415, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione.
Articolo I-54: Risorse proprie dell'Unione
1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i
suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente
tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.
3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le
disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale
contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere
una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa
approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di
esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui
ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il
Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
Articolo I-55 : Quadro finanziario pluriennale
1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare
l'ordinato andamento delle spese
dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa
per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per
impegni, conformemente all'articolo III-402.
2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro
finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri
che lo compongono.
3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto
del quadro finanziario pluriennale.
4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una
decisione europea che consente al
Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando
adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.
Articolo I-56 : Bilancio dell'Unione
La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione
conformemente all'articolo III-404.
TITOLO VIII: L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
Articolo I-57: L'Unione e l'ambiente circostante
1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni
privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato
sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate
sulla cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi
specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e
obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro
attuazione è oggetto di una concertazione periodica.
TITOLO IX: APPARTENENZA ALL'UNIONE
Articolo I-58: Criteri di ammissibilità e procedura di
adesione all'Unione
1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che
rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.
2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro
dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio dei ministri. Il Parlamento
europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio
delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione
del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo
compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un
accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a
ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo I-59: Sospensione di taluni diritti derivanti
dall'appartenenza all'Unione
1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli
Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della
Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un
evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di
cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti
dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio
ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni
deliberando secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno
condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli
Stati membri o su proposta della Commissione, può adottare una decisione
europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da
parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver
invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo
delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al
paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare
una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato
membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di
voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene
conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e
obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli
obblighi che gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma
del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato
alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio
europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non
partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati
membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in
questione.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta
all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.
Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3
e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del
Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno
il 65% della popolazione di tali Stati.
Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei
diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a
maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della
Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma
o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro
degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55% dei membri del Consiglio
rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65%
della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco
deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.
6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo
delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la
maggioranza dei membri che lo compongono.
Articolo I-60: Recesso dall'Unione
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle
proprie norme costituzionali, di
recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal
Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto
a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future
relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo
III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che
delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato
interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso
o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo
2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato,
decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio
europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non
partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo
e del Consiglio che lo riguardano.
Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che
totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di
aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui
all'articolo I-58.
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più
stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori
comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione
si fonda sui valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà,
dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di
questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle
tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati
membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e
sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle
merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e
degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in
una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e
dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti
in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate
dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti
dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione
e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto
l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e
aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e
doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i
principi enunciati in appresso.
TITOLO I: DIGNITA'
Articolo II-61: Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata
e tutelata.
Articolo II-62: Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo II-63: Diritto all'integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere
in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite
dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di
quelle aventi come scopo la
selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in
quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri
umani.
Articolo II-64: Proibizione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o
trattamenti inumani o degradanti.
Articolo II-65: Proibizione della schiavitù e del lavoro
forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato
o obbligatorio.
3. è proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II: LIBERTA'
Articolo II-66: Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo II-67: Rispetto della vita privata e della vita
familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Articolo II-68: Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di
lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di
ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Articolo II-69: Diritto di sposarsi e di costituire una
famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una
famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo II-70: Libertà di pensiero, di coscienza e di
religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto
include la libertà di cambiare religione o convinzione, così
come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-71: Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati.
Articolo II-72: Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica
e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a
esprimere la volontà politica dei
cittadini dell'Unione.
Articolo II-73: Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà
accademica è rispettata.
Articolo II-74: Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel
rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo II-75: Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare
una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un
lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a
lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro
equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo II-76: Libertà d'impresa
E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al
diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-77: Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei
beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in
eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa.
L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo II-78: Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme
stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del
31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della
Costituzione.
Articolo II-79: Protezione in caso di allontanamento, di
espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso
uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III: UGUAGLIANZA
Articolo II-80: Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo II-81: Non discriminazione
1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte
salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo II-82: Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica.
Articolo II-83: Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti
i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso
sottorappresentato.
Articolo II-84: Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il loro benessere. Essi
possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti
da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del
minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente
relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò
sia contrario al suo interesse.
Articolo II-85: Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di
condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e
culturale.
Articolo II-86: Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con
disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia,
l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunità.
TITOLO IV: SOLIDARIETA'
Articolo II-87: Diritto dei lavoratori all'informazione e
alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere
garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo
utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-88: Diritto di negoziazione e di azioni
collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive
organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero.
Articolo II-89: Diritto di accesso ai servizi di
collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di
collocamento gratuito.
Articolo II-90: Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni
licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-91: Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane,
sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata
massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite.
Articolo II-92: Divieto del lavoro minorile e protezione dei
giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione
al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola
dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate
deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni
di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la
loro istruzione.
Articolo II-93: Vita familiare e vita professionale
1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano
giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un
figlio.
Articolo II-94: Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione
in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,
secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e
prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente
all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai
benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la
povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti
coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo II-95: Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione
sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle
legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte
le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
Articolo II-96: Accesso ai servizi d'interesse economico
generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale
dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
conformemente alla Costituzione.
Articolo II-97: Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo II-98: Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato
di protezione dei consumatori.
TITOLO V: CITTADINANZA
Articolo II-99: Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio
universale diretto, libero e segreto.
Articolo II-100: Diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo II-101: Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano
siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni, dagli organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che
nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi
pregiudizio;
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che
la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del
segreto professionale;
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte
dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi
generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione
in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella
stessa lingua.
Articolo II-102: Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e organismi
dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
Articolo II-103: Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione
delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di
giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Articolo II-104: Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonchè ogni persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo II-105: Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere
accordata, conformemente alla
Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo II-106: Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese
terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato,
della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
TITOLO VI: GIUSTIZIA
Articolo II-107: Diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal
diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente
articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso
il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia.
Articolo II-108: Presunzione di innocenza e diritti della
difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la
sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni
imputato.
Articolo II-109: Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il
reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la
legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna
di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui
è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato.
Articolo II-110: Diritto di non essere giudicato o punito
due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per
il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza
penale definitiva conformemente alla legge.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo II-111: Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle
istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di
sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e
nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti
della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione
del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce
competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i
compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.
Articolo II-112: Portata e interpretazione dei diritti e dei
principi
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali
altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti ivi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti
a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più
estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti
fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei
principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da
istituzioni e organi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno
attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive
competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini
dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi
nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel
debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per
l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.
Articolo II-113: Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto
dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle
quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo II-114: Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere
interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o
compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella
presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di
quelle previste dalla presente Carta.
PARTE III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
TITOLO I: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo III-115
L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e
azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi
obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.
Articolo III-116
Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad
eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.
Articolo III-117
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la
promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione
sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di
istruzione, formazione e tutela della salute umana.
Articolo III-118
Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Articolo III-119
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile.
Articolo III-120
Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e
azioni dell'Unione sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei
consumatori.
ARTICOLO III-121
Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche
dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del
mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio,
l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia
di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo
le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati
membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni
culturali e i patrimoni regionali.
ARTICOLO III-122
Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e
in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale
in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli
Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di
applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in
base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che
consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali
principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri,
nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali
servizi.
TITOLO II: NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
Articolo III-123
La legge o la legge quadro europea può disciplinare il
divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto
all'articolo I-4, paragrafo 2.
Articolo III-124
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e
nell'ambito delle competenze da essa conferite all'Unione, una legge o una
legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea
può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e
definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e
regolamentari.
Articolo III-125
1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per
facilitare l'esercizio del diritto, di cui
all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera
circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che
la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o
legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.
2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la
Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o
legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti,
alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure
relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio
delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-126
Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le
modalità di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni
del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui
risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità
possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato
membro lo giustifichino.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo si esercita fatti salvi
l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua
applicazione.
Articolo III-127
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per
garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi
terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).
Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali
necessari per assicurare tale tutela.
Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure
necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.
Articolo III-128
Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di
rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448,
paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2,
lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e
agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
Articolo III-129
La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al
Parlamento europeo‚ al Consiglio e al Comitato economico e sociale‚ in merito
all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene
conto dello sviluppo dell'Unione.
Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono
essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il
Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La
suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
TITOLO III: POLITICHE E AZIONI INTERNE
CAPO I
MERCATO INTERNO
SEZIONE 1
INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO
Articolo III-130
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o
al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni
pertinenti della Costituzione.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere
interne‚ nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei
servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le
condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei
settori considerati.
4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare
gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto
dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del
mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può
proporre le misure appropriate.
Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono
avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al
funzionamento del mercato interno.
Articolo III-131
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune
accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato
interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto
a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine
pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca
una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai
fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo III-132
Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli
III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza
nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le
condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme
sancite dalla Costituzione.
In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e
III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente
alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso
abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di
giustizia statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI
Sottosezione 1
Lavoratori
Articoli III-133
1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente
all'interno dell'Unione.
2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚
la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni
giustificate da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità
pubblica:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli
Stati membri‚
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di
svolgervi un'attività di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚
regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori
nazionali‚
d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti
europei adottati dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo
avervi occupato un impiego.
4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Articolo III-134
La legge o legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è
definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
La legge o legge quadro europea mira in particolare a:
a) assicurare una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali del lavoro;
b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come
anche i termini per l'accesso agli
impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna
ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei
lavoratori;
c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti
dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli
Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine
alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i
lavoratori nazionali;
d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le
offerte e le domande di lavoro e a
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di
compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle
diverse regioni e industrie.
Articolo III-135
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma
comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Articolo III-136
In materia di sicurezza sociale la legge o la legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei
lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai
lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione
dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del
diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei
territori degli Stati membri.
2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto
di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali
del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il
campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri
l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito
della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene
sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il
Consiglio europeo:
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla
sospensione della procedura di cui all’articolo III-396, oppure
b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta;
in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
Sottosezione 2
Libertà di stabilimento
Articolo III-137
Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla
libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un
altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei
cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro.
I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di
accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di
esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai
sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla
legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri
cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
Articolo III-138
1. La legge quadro europea stabilisce le misure per
realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in
particolare:
a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le
quali la libertà di stabilimento
costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento
della produzione e degli scambi‚
b) assicurando una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni
particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate‚
c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative,
contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente
conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla
libertà di stabilimento‚
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli
Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato membro‚ possano
rimanervi per intraprendere un'attività autonoma‚ quando soddisfino alle
condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel
momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi‚
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato memb