Il Concordato e il Trattato del 1929 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano
Legge 27 maggio 1929, n. 810
Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma,
tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929
Piena ed intera esecuzione é data al Trattato, ai
quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa
Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929.
Le opere e le espropriazioni da compiersi in
esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma
sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti
dall’esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli esproprianti sarà
determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici
dell’amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro. In caso di
mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà
fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà
nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo
dal primo presidente della Corte di appello di Roma.
Qualora l’interessato, dopo aver negata
l’accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro
un mese dalla avvenuta opposizione alla stima, questa s’intenderà
definitivamente accettata.
Con regio decreto, su proposta del Ministro per le
finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l’esecuzione
del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie
variazioni.
La presente legge entrerà in vigore con lo scambio
delle ratifiche del Trattato, del Concordato.
(11 febbraio 1929)
In nome della Santissima Trinità
Premesso:
Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la
convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con
l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme
a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti, e che, assicurando alla Santa
Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le
garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione
nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo
definitivo e irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870 con
l’annessione di Roma al regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede
l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur
nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costruire, con
particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla
Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione
sovrana.
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà
Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato,
nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità,
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario
di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito
Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali scambiati i loro
rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto
negli accordi seguenti:
L’Italia riconosce e riafferma il principio
consacrato nell’articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la
religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel
campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità
alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.
L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul
Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e
dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e
con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono
indicati nella pianta che costituisce l’allegato I del presente Trattato, del
quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro,
pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente
aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le
quali si attesteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa
continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal
montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire
dall’autorità competente.
Quando la Santa Sede in vista di particolari
funzioni credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al
libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero
invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle
linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che
l’Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella
medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e
che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.
Per l’esecuzione di quanto é stabilito nell’articolo
precedente, prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, il territorio
costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano,
reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà
a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza di San
Pietro.
Resta per altro convenuto che, per quanto riflette
gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi,
provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi
disinteressandosene lo Stato italiano.
L’Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti
con gli enti interessati che alla Città del Vaticano sia assicurata un’adeguata
dotazione di acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le
ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella
Città del Vaticano, nella località indicata nell’allegata pianta (allegato I) e
mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie
italiane.
Provvederà altresì al collegamento, direttamente
anche cogli altri Stati dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici,
radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri
servizi pubblici.
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello
Stato italiano e nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente
Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla
sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in
seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato
italiano per la circolazione nel territorio di quest’ultimo dei veicoli
terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.
Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il
Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che
costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale
demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via
Aurelia ed il viale Vaticano.
In conformità alle norme del diritto internazionale,
é vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del
Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al
colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all’art. 15
qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del
Vaticano, si farà di comune accordo.
L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la
persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di esso e la
provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la
provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel
territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con
fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del
Re.
In conformità alle norme del diritto internazionale
sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile
residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice
fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita
dell’abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze comprovanti
l’abbandono di detta residenza.
Cessando di essere soggette alla sovranità della
Santa Sede le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della
legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste,
non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia
considerate senz’altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla
sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del regno
d’Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale
(quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della
legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita
di altra cittadinanza, quella dello Stato cui essa appartiene.
I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti
alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le
Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno
sempre ed in ogni caso rispetto all’Italia esenti dal servizio militare, dalla
giuria e da ogni prestazione di carattere personale.
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di
ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con
stipendio fisso agli uffici della Santa Sede nonché ai dicasteri ed agli uffici
indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16 esistenti fuori della Città del
Vaticano. Tali funzionari saranno indicati, in altro elenco, da concordarsi
come sopra e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio,
partecipano fuori dalla Città del Vaticano all’emanazione degli atti della
Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento,
investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Ogni persona
straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie
personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.
Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti
da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle
leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla
conversione nei riguardi dei beni immobili.
L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di
legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto
internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano
a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti
diplomatici secondo il diritto internazionale e le loro sedi potranno
continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro
dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano
rapporti diplomatici con l’Italia. Resta inteso che l’Italia si impegna a
lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati,
compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso
dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica. Le Alte Parti contraenti si
impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante
accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio
pontificio presso l’Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, ai
termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con
atto del 9 giugno 1815. Per effetto della riconosciuta sovranità e senza
pregiudizio di quanto é disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della
Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel
territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto
ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo
le norme del diritto internazionale.
L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena
proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa
Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera
gestione ed amministrazione della detta Basilica San Paolo e dell’annesso
monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle
somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica
istruzione per la detta Basilica. Resta del pari inteso che la Santa Sede é
libera proprietària del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria
in Trastevere (allegato II, 9).
L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà
del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e
dipendenze (allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa
Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà,
effettuandone la consegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni e
attinenze (allegato II, 5). Per integrare la proprietà degli immobili siti nel
lato nord del colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di
Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i
palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti
che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti
in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri
istituti e quelli da trasferire sono indicati nell’allegata pianta (allegato
II, 12). L’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera
proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi
XII Apostoli ed alle chiese di S. Andrea della Valle e di San Carlo ai
Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da
consegnarsi liberi da occupanti entro un anno dall’entrata in vigore del
presente Trattato.
Gli immobili indicati nell’art. 13 e negli alinea
primo e secondo dell’articolo 14, nonché i palazzi della Dataria, della
Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant’Offizio
ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa
Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicario (allegato II, 6, 7,
8, 10 e 11) e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di
sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato
italiano, goderanno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle
sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si applicano
pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in
cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni
coll’intervento del Sommo Pontefice.
Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti,
nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università
Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo,
Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la casa degli esercizi
per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non
saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica
utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi
sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso altro ente. È
in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel
presente articolo e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza
bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative,
provinciali o comunali italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento
sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa cattolica.
Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla
Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti
gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari,
impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano
esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo
Stato quanto verso ogni altro ente.
I tesori d’arte e di scienza esistenti nella Città
del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai
visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede la piena libertà di regolare
l’accesso del pubblico.
I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i
diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari
della Chiesa provenienti dall’estero diretti alla Città del Vaticano e muniti
di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentati pontifici
all’estero, potranno senz’altra formalità accedere alla medesima attraverso il
territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali
munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano
all’estero.
Le merci provenienti dall’estero e dirette alla
Città del Vaticano, o, fuori dalla medesima, ad istituzioni ed uffici della
Santa Sede, saranno sempre ammesse, da qualunque punto del confine italiano ed
in qualunque porto del regno, al transito per il territorio italiano con piena
esenzione dai diritti doganali e daziari.
Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori
dovuti ai principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della
Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a
che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso
il territorio Italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o
limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura inoltre, l’Italia che nel suo territorio
all’interno della Città del Vaticano non vengano commessi atti che comunque
possano turbare le adunanze del Conclave. Le dette norme valgono anche per i
conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii
presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi
chiamati a parteciparvi.
A richiesta della Santa Sede e per delegazione che
potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente,
l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero
commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia
rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro
di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le
persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di tali
atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle
leggi di ambedue gli Stati. Analogamente si provvederà per le persone imputate
di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell’art.
15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti
italiani ad entrarvi per arrestarle.
Per l’esecuzione nel regno delle sentenze emanate dai
tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto
internazionale. Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a
tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da
autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa
persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o
disciplinari.
La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le
compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e
rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai
congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti
contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi,
in ogni caso, di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza
di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio
neutro ed inviolabile.
Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al
presente Trattato, la quale costituisce l’allegato IV al medesimo e ne forma
parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede
verso l’Italia.
La Santa Sede ritiene che con gli accordi i quali
sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per
provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della
Diocesi di Roma e della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo; dichiara
definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione
romana» e riconosce il regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma
capitale dello Stato italiano. A sua volta l’Italia riconosce lo Stato della
Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice. È abrogata la l. 13
maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente
Trattato. 27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma sarà
sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d’Italia, ed entrerà in
vigore all’atto stesso dello scambio delle ratifiche.
(Omissis)
In nome della Santissima Trinità
Premesso:
Che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa
Sede e l’Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha
proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per
necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della
religione e della Chiesa in Italia; che é stato conchiuso e firmato oggi stesso
il Trattato per la soluzione della «questione romana»; Sua Santità il Sommo
Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno
risoluto di fare un Concordato, ed all’uopo hanno nominato gli stessi
Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioé per parte di
Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri,
Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor
Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali,
scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno
convenuto negli articoli seguenti:
L’Italia, ai sensi dell’articolo 1 del Trattato,
assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il
libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in
materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove
occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale
la difesa da parte delle sue autorità.
In considerazione del carattere sacro della Città
Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta
di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò
che possa essere in contrasto col detto carattere.
La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con
i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del
Governo italiano. Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero
pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e
con tutti i fedeli.
Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono
pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed alle porte esterne
degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni,
ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il
governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell’ambito della loro
competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e
documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri
fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono
essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua
italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l’autorità ecclesiastica può
aggiungere la traduzione in altre lingue.
Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna
ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso
delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà.
Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due
anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli
istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino
al ventesimo-sesto anno di età, l’adempimento degli obblighi del servizio
militare. I chierici ordinati in sacris ed i religiosi, che hanno emesso i
voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione
generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma
é loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il
sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai
sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati
ai servizi sanitari.
Tuttavia anche se siasi disposta la mobilitazione
generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di
anime.
Si considerano tali gli ordinari, i parroci, i vice
parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie
di chiese aperte al culto.
Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti
dall’ufficio di giurato.
Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere
in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal
medesimo senza il nulla-osta dell’ordinario diocesano. La revoca del nulla-osta
priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o
l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non
potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in
un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.
Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli
ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella
stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello
Stato.
Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da
magistrati o da altra autorità e dare informazioni su persone o materie di cui
siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero.
Nel caso di deferimento al magistrato penale di un
ecclesiastico o di un religioso per delitto. il Procuratore del Re deve
informare immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio egli
esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al
medesimo la decisione istruttoria o, ove abbia luogo, la sentenza terminativa
del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto,
l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed
al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un
religioso, la pena é scontata possibilmente in locali separati da quelli
destinati ai laici, a meno che l’ordinario competente non abbia ridotto il
condannato allo stato laicale.
Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti
da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità pubbliche
occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede all’occupazione
deve prendere previamente accordi con l’ordinario a meno che ragioni di
assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità procedente deve
informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli
edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità
ecclesiastica.
Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla
demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla componente
autorità ecclesiastica.
Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla
Chiesa, che sono i seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno
dell’epifania (6 gennaio);
il giorno
della festa di San Giuseppe (19 marzo);
il giorno
dell’Ascensione;
il giorno
del Corpus domini;
il giorno
della festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);
il giorno
dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
il giorno di
Ognissanti (l° novembre);
il giorno
della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
il giorno di
Natale (25 dicembre).
Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle
chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà,
secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re
d’Italia e dello Stato italiano.
Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la
tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio
dell’assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia
stata approvata nei modi di legge. La designazione degli ecclesiastici, cui é
commessa l’alta direzione del servizio di assistenza spirituale (ordinario
militare, vicario ed ispettori), é fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al
Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla
fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà
ad altra designazione. L’ordinario militare sarà rivestito della dignità
arcivescovile. La nomina dei cappellani militari é fatta dalla competente
autorità dello Stato italiano su designazione dell’ordinario militare.
Le truppe italiane di aria, di terra e di mare
godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegî e delle esenzioni
consentite dal diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle
dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto
la giurisdizione dell’ordinario militare, assistito dalla propria Curia.
L’ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e
femminile, addetto agli ospedali militari.
L’arcivescovo ordinario militare é proposto al
Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui
é affidato il servizio religioso di detta Basilica. Tale clero è autorizzato a
provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in
conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale
Casa. La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il
capitolo dal Pantheon la dignità di protonotari ad instar, durante munere. La
nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal cardinale Vicario di Roma, dietro presentazione
da parte di Sua maestà il Re d’Italia, previa confidenziale indicazione del
presentando. La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la
Diaconia.
(...)
(...)
Dovendosi, per disposizione dell’autorità
ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia
affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice parroci, sia
riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il
trattamento economico dovuto a dette parrocchie.
La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene
alla Santa Sede. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un
Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successioni, la Santa Sede
comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi
che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la
nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile
sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto
sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.
I Vescovi, prima di prendere possesso della loro
diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà
secondo la formula seguente: «Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto,
siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e
prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo
stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto
inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio
che possa recar danno allo Stato italiano ed all’ordine pubblico e che non
permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e
dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa
minacciarlo».
La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene
all’autorità ecclesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali
sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al
Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta
giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi
ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità
ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa
Sede. Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un
ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano
comunicherà tali ragioni all’ordinario, che d’accordo col Governo prenderà
entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l’ordinario ed
il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due
ecclesiastici di sua scelta, i quali d’accordo con due delegati del Governo
italiano prenderanno una decisione definitiva.
Non possono essere investiti di benefici esistenti
in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle
diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana.
Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l’italiano,
intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare
l’assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa.
Le disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21 e 22
non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie. Resta anche inteso che, qualora
la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero
invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia
alle altre istituzioni ecclesiastiche.
Sono aboliti l’exequatur, il regio placet, nonché
ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici
ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite dall’art. 29,
lettera g).
Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana
del regio patronato sui benefici maggiori e minori. È abolita la regalia sui
benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle
Province dell’ex-regno delle due Sicilie. Gli oneri relativi cessano di far carico
allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti.
La nomina degl’investiti dei benefici maggiori e
minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha
effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata
al Governo. L’amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la
vacanza, sono disciplinati dalle norme del diritto canonico. In caso di cattiva
gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l’autorità ecclesiastica, può
procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito
netto a favore dell’investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio.
Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San
Francesco in Assisi e di Sant’Antonio in Padova con gli edifici ed opere
annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla
Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima.
Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione di
altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i
Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi
italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali. Relativamente ai beni ora
appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di
commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni
necessarie alle dette opere meramente laiche. Per gli altri Santuari, nei quali
esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell’autorità
ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del
precedente capoverso.
Per tranquillizzare le coscienze, la Santa Sede
accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane
eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni
ecclesiastici. A tale scopo la Santa Sede darà agli ordinari le opportune
istruzioni.
Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in
quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla,
per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato
stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato. Resta fin da ora
convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:
Ferma restando la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi,
capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche
alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l’abbiano, comprese quelle
già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei
riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto
destina a ciascuna di esse. Salvo quanto é disposto nel precedente art. 27, i
Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro
denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non
dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta
d’intesa con l’autorità ecclesiastica.
Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle
associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che
abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate,
giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e
siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità
giuridica delle Province religiose italiane, nei limiti del territorio dello
Stato e sue colonie, delle associazioni aventi la sede principale all’estero,
quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la
personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli
ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà
riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle
Procure delle associazioni, religiose, anche estere. Le associazioni o le case
religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli
atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono
già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno
esenti da ogni tributo.
Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente
di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono
dall’autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e
l’amministrazione.
Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi
specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione
e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si
applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
Nelle amministrazioni civili del patrimonio
ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione
saranno formati per metà con membri designati dall’autorità ecclesiastica.
Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.
Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o
religiosi senza l’osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e
regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell’ordinario da presentarsi
entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Concordato.
Lo Stato italiano rinunzia ai privilegî di esenzione
giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per
quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario
di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei
Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di beneficî ed ufficî
sotto le norme degli articoli precedenti. Una apposita Commissione provvederà
all’assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione
con i decreti indicati per i beni dei santuari nell’art. 27.
Ferme restando le agevolazioni tributarie già
stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui
vigenti, il fine di culto o di religione e, a tutti gli effetti tributari,
equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione. È abolita la tassa
straordinaria del 30 per cento imposta con l’art. 18 della l. 15 agosto 1867,
n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31 della l. 7 luglio 1866, n.
3036 e 20 della l. 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di
usufrutto dei beni costituenti la dotazione di benefici ed altri enti
ecclesiastici, stabilita dall’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270,
rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi tributo
speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del
culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle professioni e
la tassa di patente, istituite con il r.d. 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo
della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del
genere.
L’uso dell’abito ecclesiastico o religioso da parte
di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia interdetto
con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà
a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, é vietato e
punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali é vietato e punito l’uso
abusivo della divisa militare.
La gestione ordinaria e straordinaria dei beni
appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha
luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della
Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo
di assoggettare a conversione i beni immobili.
Lo Stato italiano riconosce agli istituti
ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacita di acquistare beni,
salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi
morali. Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito
diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici
ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale
di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di
ciò, la gestione patrimoniale di detti beneficî, per quanto concerne gli atti e
contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da
parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà
fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo
verbale. Non sono soggetti all’intervento suddetto le mense vescovili delle
diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e
delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l’ammontare dei
redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati,
risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità
dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di
Roma.
L’erezione di nuovi enti ecclesiastici od
associazioni religiose sarà fatta dall’autorità ecclesiastica secondo le norme
del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto
dalle autorità civili.
I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle
disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme
stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le
disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.
È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle
catacombe esistenti nel suolo di Roma e della altre parti del territorio del
Regno, con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della
conservazione. Essa può quindi, con l’osservanza delle leggi dello Stato e con
la salvezza degli eventuali diritti di terzi, procedere alle occorrenti
escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.
Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del
matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni
cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato
dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come
sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa
comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto di matrimonio,
del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché
venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la
nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono
riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano
divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il
quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico
relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima
rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze
definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi
alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con
ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti
civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine
dell’atto di matrimonio. Quanto alle cause di separazione personale, la Santa
Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile.
Per le scuole di istruzione media tenute da enti
ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva
parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette
scuole.
L’Italia considera fondamento e coronamento
dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la
forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento
religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore
sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la
Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e
professori, sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e
sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine
muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesano.
La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante
della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole
pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità
ecclesiastica.
I dirigenti delle associazioni statali per
L’educazione fisica, per L’istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei
Balilla, per rendere possibile L’istruzione e l’assistenza religiosa della
gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche
e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Altrettanto
disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunanze degli
alunni nei detti giorni festivi.
Le nomine dei professori dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di Magistero Maria Immacolata sono
subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che
non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso.
Le università, i seminari maggiori e minori, sia
diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli
altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici
continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza
delle autorità scolastiche del regno.
Le lauree in sacra teologia date dalle facoltà
approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano. Saranno
parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di
paleografia, archivista e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca
e l’archivio nella Città del Vaticano.
L’Italia autorizza l’uso nel Regno e nelle sue
colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del
breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta
dell’interessato.
L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante
decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il
1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. Saranno stabiliti casi nei
quali il detto riconoscimento non e soggetto in Italia al pagamento di tassa.
Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni
dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa
Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito
politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la
diffusione e l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende
occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli
ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in
qualsiasi partito politico.
Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà
sull’interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l’Italia
procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.
Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana». Con l’entrata in vigore del presente Concordato, cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex-Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del medesimo. Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti.